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Tax & Legal Insights

Codice della crisi d’impresa: novità di diritto societario


22 Febbraio 2019

 
1. Premessa: la riforma organica della disciplina della crisi di impresa

Il Decreto Legislativo attuativo della L. 155/2017, approvato dal Governo il 10/1/2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 14/2/2019, rappresenta il nuovo Testo Unico della Crisi d’impresa denominato “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” (di seguito “CCII”).

Il Decreto, composto da 391 articoli, è espressione dell’esigenza di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell’insolvenza e delle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942 e alla L. 3/2012. Vengono altresì apportate alcune modifiche al libro V del Codice Civile e in particolare alle disposizioni in materia di assetti organizzativi societari, responsabilità degli amministratori e nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata (in allegato si riportano i principali articoli del Codice Civile oggetto di modifica citati nel presente documento).

L’obiettivo delle riforma è anticipare l’emersione della crisi e prevenire lo stato di insolvenza.
La riforma introduce una procedura di composizione assistita della crisi, e una procedura di allerta che poggia su due pilastri: gli obblighi  organizzativi in capo all’imprenditore e gli obblighi di segnalazione in capo a determinati soggetti.
Scopo di questo documento è esclusivamente quello di fornire una tempestiva informazione sui nuovi obblighi di legge a carico degli  amministratori e degli organi di controllo, senza affrontare le novità legislative relative alla crisi d’impresa e all’insolvenza.

 

2. Istituzione di nuovi assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati (art. 2086 C.C.) e novità sulle responsabilità degli amministratori (art. 2476 C.C.)

Viene novellato l’art. 2086 del Codice Civile richiedendo all’organo amministrativo delle società di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

L’istituzione di un idoneo assetto organizzativo societario è funzionale alla rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, consentendo in tal modo all’imprenditore di attivare prontamente gli strumenti previsti dall’ordinamento al fine di pervenire al superamento della crisi e al recupero della continuità aziendale.

I nuovi vincoli posti all’imprenditore dall’art. 2086, comma 2, C.C., sono estesi a tutti i tipi di società (sia di capitali che di persone), ne sono pertanto esclusi solo gli imprenditori individuali, ai quali però si applicano i doveri sanciti dall’art. 3 del CCII in particolare prevedendo che “l’imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi
fronte”.

Gli amministratori devono operare un monitoraggio costante della condizione dell’impresa per una tempestiva percezione dei sintomi della crisi e per una solerte adozione degli opportuni rimedi, al fine di salvaguardare il patrimonio e la continuità aziendale.

Il Legislatore disciplina le concrete modalità attraverso le quali debba avvenire la rilevazione tempestiva della situazione di crisi e il novero dei soggetti coinvolti nell’attività di monitoraggio.

Tra le altre modifiche di interesse apportate al Codice Civile dal CCII, si evidenzia l’estensione alle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, delle disposizioni recate dall’art. 2381 C.C. (norma operante con riferimento alle società per azioni); le disposizioni riguardano
l’esercizio delle funzioni e delle deleghe di amministrazione e prevedono che il Consiglio di Amministrazione valuti l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, esamini i piani strategici, industriali e finanziari aziendali, se predisposti, e possa delegare le proprie attribuzioni ad alcuni dei suoi componenti, stabilendone i relativi limiti.

 
3. Rafforzata la presenza degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative in forma di società a responsabilità limitata

Viene introdotto l’obbligo di nomina del collegio sindacale/del sindaco unico/del revisore legale (nel presente documento per semplicità espositiva definiti “organi di controllo”) non solo quando la società a responsabilità limitata e le società cooperative in forma di società a responsabilità limitata sono tenute alla redazione del bilancio consolidato o controllino una società obbligata alla revisione legale dei conti (condizioni non variate), bensì anche quando le stesse abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei nuovi limiti (significativamente ridotti rispetto a quelli già vigenti):

  • 2 milioni di euro relativamente al totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
  • 2 milioni di euro relativamente ai ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 10 unità relativamente ai dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

Viene disposto che, oltre a qualsiasi interessato, anche il Conservatore del Registro delle Imprese possa eseguire una segnalazione denunciando le società inadempienti a tale obbligo affinché il Tribunale competente provveda a nominare i soggetti controllori.

L’obbligo di nomina viene meno solo quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato nessuno dei limiti sopra indicati.

 

4. Gli strumenti di allerta e gli obblighi di monitoraggio dei flussi di cassa

L’estensione dell’obbligo di nomina degli organi di controllo costituisce il corollario della volontà del Legislatore di introdurre sistemi di prevenzione della crisi attraverso i c.d. “strumenti di allerta” (art. 12 del CCII).

Gli strumenti di allerta consistono nell’obbligo di segnalazione da parte degli organi di controllo e da parte dei creditori pubblici qualificati (quali l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’Agente della Riscossione, nel caso di un’esposizione debitoria rilevante rispetto a soglie appositamente individuate dalla norma), della tempestiva rilevazione degli indizi/indicatori di crisi dell’impresa e della sollecita adozione delle misure più idonee alla sua composizione.

Sono esclusi dall’applicazione di queste misure: le grandi imprese, i gruppi di imprese di rilevante dimensione, le società con azioni quotate o diffuse, le imprese che le leggi speciali assoggettano alla liquidazione coatta amministrativa (quali banche, assicurazioni, ecc…).

Costituiscono indizi della crisi – secondo l’art. 13 comma 1 del CCII – “gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di
inizio dell’attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e delle prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso o, quando la durata residua dell’esercizio al momento della valutazione è inferiore a
sei mesi, per i sei mesi successivi….”

A questi fini vengono indicati quali indici significativi quelli che misurano:

a) la sostenibilità degli oneri dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare;

b) l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quella di terzi;

c) ritardi nei pagamenti reiterati e significativi ovvero quando si verifica l’esistenza di (art. 24 del CCII):

  • debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
  • debiti verso fornitori scaduti da almeno 120 giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti.

L’art. 13 comma 2 del CCII stabilisce che il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) elaborerà con cadenza almeno triennale per ogni tipologia di attività economica sulla base delle classificazioni ISTAT1, gli indici descritti in precedenza, da valutare unitariamente, per verificare la presunzione di sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa.

Con l’introduzione del nuovo CCII, gli organi di controllo saranno quindi chiamati a vigilare sull’attività degli amministratori in merito al costante monitoraggio attraverso appositi indici dei flussi di cassa dell’impresa volti a verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso; gli stessi soggetti saranno tenuti ad avvisare immediatamente gli amministratori dell’esistenza di fondati indizi di crisi.

La tempestività di tale segnalazione da parte degli organi di controllo risulta fondamentale per esonerare gli stessi dalla responsabilità solidale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni poste in essere successivamente dall’organo amministrativo.

Da parte propria gli amministratori che, constatata la situazione di crisi e al fine di prevenire l’aggravarsi della stessa, si attivino tempestivamente proponendo una domanda di accesso al procedimento di composizione assistita della crisi o ad una delle procedure regolate dal CCII, possono godere di “misure premiali” che vanno dal riconoscimento di benefici quali la riduzione di interessi e sanzioni tributarie, all’esclusione o alla riduzione della punibilità per i reati di bancarotta fraudolenta, semplice e ricorso abusivo del credito riferiti a condotte poste in essere prima dell’apertura della procedura.

Il CCII prevede, per le finalità sopra esposte, l’istituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi d’Impresa (di seguito “OCRI”), un ente di nuova costituzione che si insedierà presso ciascuna CCIAA ed avrà i seguenti compiti:

  • ricevere le segnalazioni inviate dal debitore, dagli organi di controllo e dai soggetti pubblici qualificati;
  • gestire il procedimento di allerta;
  • assistere l’imprenditore durante la procedura di composizione assistita della crisi.

 

5. Entrata in vigore della normativa

Per tutte le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell’insolvenza l’entrata in vigore è stata prevista entro 18 mesi dalla pubblicazione del Decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale (15/8/2020), mentre le norme riguardanti le modifiche al Codice Civile entreranno in vigore il trentesimo giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (16/3/2019).

Come abbiamo già indicato all’inizio di questo documento, in ragione del ruolo che viene attribuito agli organi di controllo della società nell’ambito delle procedure di allerta e dell’anticipazione dell’emersione della crisi, il Decreto modifica le disposizioni sulla nomina dell’organo nelle società a responsabilità limitata.

Tutte le società a responsabilità limitata (e le società cooperative costituite in forma di società a responsabilità limitata) che abbiano superato nei due esercizi precedenti l’entrata in vigore della disposizione le nuove soglie dimensionali saranno obbligate a nominare l’organo di
controllo. Tuttavia tenuto conto che la nomina dell’organo di controllo deve essere compatibile con le disposizioni dello statuto sociale, viene previsto che le società a responsabilità limitata (e le società cooperative costituite in forma di società a responsabilità limitata) già costituite devono provvedere ad uniformare l’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni del nuovo art. 2477 C.C., comma 1, entro nove mesi dall’entrata in vigore delle nuove norme (16/12/2019); fino alla scadenza di tale termine, le previgenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto conserveranno la loro efficacia anche se non risulteranno conformi alle inderogabili disposizioni del nuovo art. 2477 C.C..

 

6. Conclusioni

La riforma della crisi d’impresa introduce una procedura d’allerta e di composizione assistita della crisi. In particolare si richiede all’organo amministrativo di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi. Inoltre anche gli organi di controllo in presenza di indizi di crisi quali gli squilibri di natura patrimoniale, reddituale e finanziaria rilevabili attraverso appositi indici, dovranno operare le specifiche segnalazioni disposte dalla normativa.

 

Sinteticamente:

  • “l’imprenditore collettivo deve adottare un assetto organizzativo adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (art. 3 CCII e art. 2086 C.C.). Le nuove disposizioni introducono la necessità di operare misurazioni precise di alcuni parametri e presuppongono, non solo la puntuale e aggiornata tenuta della contabilità, ma anche la predisposizione di strumenti che consentano di verificare i flussi di cassa, i debiti scaduti, gli indici richiamati dall’art. 13 CCII, e la capacità dell’impresa di permanere in una prospettiva di continuità aziendale;
  • gli organi di controllo hanno l’obbligo di verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente:
    • se l’assetto organizzativo dell’impresa sia adeguato;
    • se sussiste l’equilibrio economico finanziario;
    • quale è il prevedibile andamento della gestione.

Qualora gli organi di controllo riscontrino l’esistenza di fondati indizi della crisi, devono comunicarlo “immediatamente” all’organo amministrativo, tramite apposita segnalazione motivata, effettuata in forma scritta, mediante PEC, o comunque con strumenti idonei ad assicurare la prova dell’avvenuta ricezione, contenente un congruo termine, non superiore a 30 giorni, entro il quale l’organo amministrativo deve riferire in ordine alle soluzioni individuate e alle iniziative intraprese;

  • in caso di omessa o inadeguata risposta o mancata adozione da parte dell’organo amministrativo di misure ritenute necessarie per superare la crisi nei 60 giorni successivi, gli organi di controllo devono informare senza indugio l’OCRI fornendo tutti gli elementi utili in loro possesso; la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo e, l’eventuale, successiva comunicazione all’OCRI implicano l’esonero dalla responsabilità solidale per gli organi di controllo per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni poste in essere successivamente dall’organo amministrativo. La segnalazione non costituisce giusta causa di revoca dall’incarico.

 

Allegato

Art. 2086 – Gestione dell’impresa

L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

 

Art. 2475 – Amministrazione della società

La gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all’articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell’atto
costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell’articolo 2479.
All’atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell’articolo 2383.
Quando l’amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L’atto costitutivo può tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell’ultimo comma del presente articolo, che l’amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l’atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell’articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell’organo amministrativo.
Si applica, in quanto compatibile, l’articolo 2381.

 

Art. 2476 – Responsabilità degli amministratori e controllo dei soci

Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo per l’amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l’atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.
I soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione.L’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato
provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione. In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l’accertamento dei fatti.
Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.
Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale. L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinunzia all’azione da parte della società non impedisce l’esercizio dell’azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l’azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.
Le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.
Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi. L’approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

 

Art. 2477 – Sindaco e revisione legale dei conti

L’atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l’organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L’assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto
interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese. Si applicano le disposizioni dell’articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.

 

Art. 2486 – Poteri degli amministratori

Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma.
Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all’articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa
dell’irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura.