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Tax & Legal Insights

CFC e dividendi di fonte estera


15 Aprile 2019

Recepita in Italia la direttiva ATAD che rafforza il livello di protezione contro le pratiche di  pianificazione fiscale aggressiva, che modifica le norme CFC ed il regime fiscale dei dividendi da paradisi fiscali. 

Dal 2019, con il recepimento della Direttiva ATAD (Anti Tax Avoidance Directive), il regime di tassazione per trasparenza dei redditi delle controllate che godono di fiscalità privilegiata viene radicalmente modificato così come vengono modificati i criteri per individuare i dividendi di fonte estera da tassare integralmente in capo alla società residente italiana che li percepisce.

 

Controlled Foreign Companies

In base alla nuova normativa una società controllata estera viene considerata residente o localizzata in un Paese a fiscalità privilegiata (CFC) al verificarsi congiunto di due condizioni:

a)    Una “tassazione effettiva” inferiore alla metà di quella a cui sarebbe soggetta in Italia (con riferimento alla sola IRES).

b)    Oltre un terzo dei suoi proventi costituito da “Passive Income”, ossia da:

  1. Interessi o altri proventi finanziari;
  2. Redditi da proprietà intellettuale;
  3. Dividendi e plusvalenze da partecipazioni;
  4. Redditi da leasing finanziario;
  5. Redditi da attività assicurativa, bancaria e altre attività finanziarie
  6. -7. Proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni o servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo, come definiti dall’art. 7 del DM 14 maggio 2018, riferito ai servizi, ma applicabili anche ai beni. Sono considerati a “basso valore aggiunto” i servizi che hanno natura di supporto, non sono parte dell’attività principale del Gruppo, non richiedono l’uso di intangibili unici e di valore e non contribuiscono alla creazione degli stessi, non comportano assunzione o controllo di rischi significativi da parte del fornitore, non sono resi anche a terzi.

È stato inoltre meglio definito il requisito del controllo che comprende ora, in aggiunta a quello definito dall’art. 2359 del c.c. (controllo di diritto, di fatto e contrattuale) anche la circostanza per cui il soggetto italiano abbia diritto di ottenere, direttamente o indirettamente, oltre il 50% degli utili prodotti dall’entità non residente. 
Di rilievo la previsione di un’unica esimente che permette di evitare l’applicazione della disciplina CFC. Si dovrà dimostrare che il soggetto controllato non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. 
Una volta appurata la sussistenza di tutti requisiti per l’applicazione della disciplina CFC, l’intero reddito  della CFC verrà imputato per trasparenza al soggetto controllante residente. Ai fini del calcolo del reddito della CFC, valgono le disposizioni IRES con alcune eccezioni: non si applica la disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica, studi di settore e rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali. 

 

 

Dividendi di fonte estera

I presupposti per la tassazione integrale dei dividendi sono contenuti nel nuovo art. 47bis del TUIR valevole per le società residenti al di fuori della UE. Per stabilire quando un’entità estera benefici di un regime di “fiscalità privilegiata” occorre distinguere:
a)    se l’entità estera è controllata, si considera a “fiscalità privilegiata” qualora sia assoggettata a tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stata soggetta qualora residente in Italia,
b)    in mancanza del requisito del controllo, si considera privilegiata laddove il livello nominale di tassazione della società estera risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia. 

Il regime di tassazione integrale non si applica:

  • agli utili formati con redditi assoggettati a tassazione per trasparenza nell’ambito del regime CFC;
  • qualora il contribuente sia in grado di dimostrare che dalla partecipazione non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato;
  • agli utili conseguiti, a condizione che sia dimostrato che il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. In questo caso gli utili sono esclusi dalla formazione del reddito per il 50%.

La nuova disciplina comporta che le società case madri italiane dovranno effettuare nuovi test in caso di controllo in società estere e in caso di percezione di dividendi provenienti da Paesi a regime fiscale privilegiato.