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Tax & Legal Insights

Corrispettivi telematici dal 1 luglio 2019


10 Giugno 2019

 
Scontrino elettronico: una nuova rivoluzione per le imprese e il commercio

Continua incessante l’evoluzione digitale nel nostro Paese nel tentativo di favorire la trasformazione degli adempimenti fiscali che, dopo l’avvio dell’obbligo di fatturazione elettronica dal primo gennaio 2019 anche per i soggetti B2B e B2C, vedrà ora coinvolti tutti quei soggetti che effettuano operazioni di vendita al minuto nell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire da luglio 2019.

Il classico scontrino di carta sparirà e sarà sostituito dalla trasmissione elettronica dei dati necessari ai fini fiscali direttamente al fisco.

Dal primo luglio 2019 scatta l’obbligo di scontrino elettronico per i contribuenti con un volume d’affari superiore ai 400.000 euro, dal primo gennaio 2020 per tutti quanti: necessario dunque conoscere meglio questo strumento della dematerializzazione dei documenti fiscali, gli adempimenti e i casi di esonero.

 

Un addio in due fasi: prima toccherà dal prossimo luglio a negozi ed esercenti di maggiori dimensioni e poi dal 2020 toccherà a tutti gli altri.

Due sono le date fondamentali da tenere a mente riguardo all’introduzione dell’obbligo di utilizzare questo strumento, a seconda delle caratteristiche del proprio business:

  • 1 luglio 2019: l’obbligo è fissato a questa data solo per quei contribuenti che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro. Come specificato nella risoluzione dell’Agenzia Entrate pubblicata l’8 maggio 2019 (la numero 47), il volume d’affari a cui fare riferimento è quello relativo all’anno 2018. Per le attività iniziate nel corso del 2019 viene invece indicato che esse sono automaticamente escluse dall’obbligo per l’anno solare 2019. 
  • 1 gennaio 2020: a partire da questa data tutti i soggetti che effettuano le operazioni indicate dall’articolo 22 del DPR n. 633/1972, dovranno memorizzare elettronicamente e trasmettere in via telematica alla stessa Agenzia delle Entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri. Tale invio sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1 del DPR n. 633/1972.

Rinvio concesso di sei mesi, e quindi fino al 31 dicembre 2019, dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri  alle operazioni collegate a quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (art. 2 del DPR n. 696/1996 e DM 13.02.2015 e del 27.10.2015) e a quelle operazioni effettuate da soggetti che svolgono attività di commercio al minuto ed attività assimilate, in via marginale rispetto a quelle soggette agli obblighi di fatturazione.

 
Chi è coinvolto e chi è esonerato dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri

Sono previsti inoltre dei casi di esonero dall’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Il DM 10 maggio 2019 esclude dal nuovo adempimento le operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 2 del DPR n. 696/1996, tra le quali rientrano, ad esempio:

  • cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati in via esclusiva dall’Amministrazione dei monopoli di Stato
  • cessioni di beni iscritti nei pubblici registri
  • cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli di cui al regime speciale previsto dall’articolo 34, comma 1 del  DPR n. 633/1972
  • cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri
  • somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie
  • e-commerce indiretto
 
Scontrino elettronico, cosa cambia per i commercianti

La trasmissione telematica dei corrispettivi di chiusura giornaliera all’Agenzia delle Entrate farà scomparire le tipologie di certificazione dei corrispettivi oggi utilizzate, cioè lo scontrino fiscale o ricevuta fiscale. I commercianti dunque non emetteranno più uno scontrino con valenza fiscale, che verrà sostituito dal documento commerciale rilasciato al consumatore finale. Il documento commerciale certifica l’acquisto e costituisce titolo per esercitare i diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta, oltre a certificare le spese per acquisti per le quali sono previste deduzioni e detrazioni sul reddito delle persone fisiche.
Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura elettronica, se espressamente richiesta dal cliente.

Dal punto di vista operativo i commercianti dovranno adeguare o sostituire i registratori di cassa dei punti vendita con strumenti in grado di memorizzare e trasmettere i dati telematicamente.
In alternativa, si potrà utilizzare una procedura web, fruibile anche da dispositivi mobili, che verrà messa a disposizione gratuitamente dall’Agenzia sul portale «Fatture e corrispettivi» attraverso la quale, oltre alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri, sarà possibile rilasciare al cliente il documento commerciale. L’Agenza delle Entrate potrà poi individuare ulteriori strumenti tecnologici, diversi da quelli illustrati per la trasmissione dei corrispettivi.
Per agevolare, negli anni 2019 e 2020 l’acquisto o l’adattamento degli strumenti necessari per memorizzare e trasmettere i corrispettivi è previsto un contributo pari al 50% della spesa sostenuta, fino a un massimo di € 250 in caso di acquisto e di € 50 in caso di adattamento, per ciascuno strumento.

 

Sono oltre 2,5mln i soggetti che effettuano operazioni B2C di cui il 70% emette solo scontrini o ricevute fiscali. Quasi 300.000 esercenti saranno coinvolti già dal 1° luglio