Con decreto del 4 luglio 2019 pubblicato in G.U. n. 186 del 9 agosto 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato le Linee guida per la redazione del bilancio sociale, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 14 del Codice del Terzo Settore e dall’art. 9 del decreto di revisione della disciplina dell’impresa sociale.
Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici, delle attività svolte da un’organizzazione. Tale documento ha il fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati (stakeholder) non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio.
Il bilancio sociale è per sua natura un documento pubblico, consente all’ETS di rendere conto ai propri stakeholder il grado di perseguimento della missione e, in una prospettiva più generale, delle responsabilità, degli impegni assunti, dei comportamenti e soprattutto dei risultati prodotti nel tempo. Rappresenta quindi un documento sempre più importante in quanto permette ai terzi, compresi i finanziatori, di acquisire elementi utili ai fini della valutazione delle strategie, degli impegni e dei risultati generati dall’ETS nel tempo. Ma esso ha altresì finalità interne perché favorisce lo sviluppo di processi di rendicontazione e di valutazione e di controllo dei risultati, che possono contribuire ad una gestione più efficace e coerente con i valori e la missione.
In breve il bilancio sociale si propone di:
Le Linee Guida assumono carattere vincolante con particolare riferimento agli ETS chiamati a redigere il bilancio sociale ed in particolare per:
Le Linee Guida emanate, dopo un prima parte dedicata ad illustrare le finalità, i soggetti obbligati ed i destinatari, affronta le regole e i requisiti generali entro i quali occorre muoversi nella redazione del bilancio sociale. Ad esempio devono essere riportate solo le informazioni rilevanti per la comprensione dell’ente (rilevanza), esposte secondo un chiaro procedimento logico (trasparenza) tale da consentire di cogliere l’evoluzione dell’ETS nel tempo (comparabilità) e nel rispetto della competenza di periodo (competenza).
Sia per gli ETS obbligati sia per quelli che, volontariamente, scelgono di redigerlo, il bilancio sociale deve contenere le seguenti informazioni:
Il bilancio sociale deve essere approvato dall’organo statutariamente competente, dopo essere stato esaminato dall’organo di controllo e depositato, generalmente entro il 30 giugno, presso il registro unico nazionale del Terzo settore o nel caso di imprese sociali presso il registro delle imprese.
Le Linee Guida si applicano a partire dalla redazione del bilancio sociale relativo all’esercizio 2020.
Per rispettare il principio della comparabilità, è consigliato costituire il Gruppo di lavoro e organizzare la raccolta delle informazioni già con riferimento all’esercizio 2019.