Skip to main content

Tax & Legal Insights

Indennità a favore di professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti


27 Marzo 2020

Indennità a favore dei professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti

(D.L. 18/2020, artt. 27-31, 38, 44 e 63)

Al fine di far fronte agli effetti negativi determinati sulle attività economiche dalle misure di prevenzione e contenimento del COVID-19 il D.L. 18/2020 prevede il riconoscimento di un’indennità per il mese di marzo di € 600 a favore di categorie di soggetti specificamente individuate che in base al loro inquadramento previdenziale non possono accedere a specifici istituti di tutela come gli ammortizzatori sociali. I benefici sono fruibili entro i limiti degli importi stanziati per ciascuna di esse come di seguito indicato:
 

Le predette indennità:

  • non concorrono alla formazione del reddito del percipiente;
  • sono erogate dall’INPS previa apposita domanda; 
  • non sono tra loro cumulabili;
  • non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi del D.L. 4/2019.

Secondo le dichiarazioni rese dal Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali alla stampa specializzata, le risorse stanziate sarebbero sufficienti a coprire l’intera platea dei beneficiari e, nel caso in cui non dovessero bastare, saranno reintegrate con successivi interventi normativi.

Primi chiarimenti da parte dell’INPS

In data 26/3/2020 l’INPS ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità esclusivamente telematiche per richiedere l’indennità di € 600 prevista dagli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. 18/2020. L’accesso ai servizi online dell’INPS può avvenire attraverso una delle seguenti tipologie di credenziali:

  • PIN dispositivo rilasciato dall’INPS (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario); 
  • SPID di livello 2 o superiore; 
  • Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE); 
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Con esclusivo riferimento alle domande di prestazione per emergenza Coronavirus riferite ai soggetti stabiliti dai predetti articoli del D.L. 18/2020, in mancanza di questi strumenti di accesso, il rilascio di un nuovo Pin avverrà con una procedura semplificata che comporterà un solo passaggio. Infatti, occorrerà richiedere il Pin dispositivo sul sito Inps mediante il servizio “Richiesta pin”, oppure chiamando il numero verde 803164 da rete fissa o 06164164 da rete mobile, al fine di ricevere via Sms oppure via posta elettronica le prime otto cifre che serviranno già per l’accesso al sito e per la presentazione delle domande, senza dover attendere l’arrivo per posta della seconda parte del Pin. Qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, è invitato a chiamare il Contact Center INPS per la validazione della richiesta.
Si attendono nei prossimi giorni ulteriori chiarimenti circa le modalità di presentazione delle domande che secondo le prime indiscrezioni dovrebbero poter essere trasmesse a partire da fine mese.

Professionisti iscritti alle casse private (art.44 D.L. 18/2020)

Tra i soggetti beneficiari delle indennità sopra esaminate non sono contemplati i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria. 
Il MEF nelle FAQ pubblicate il 26/3/2020 ha chiarito che i professionisti in regime di libera attività rientrano nelle disposizioni dell’art. 44 del D.L. 18/2020, che istituisce il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, destinato all’erogazione di un’indennità a sostegno dei lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Per i beneficiari di questo fondo, che attualmente ha una dotazione di € 200 milioni, è prevista l’assegnazione di € 600 a persona.

Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze ha firmato il decreto interministeriale che fissa le modalità di attribuzione del fondo per il reddito di ultima istanza. Tale Decreto stabilisce che questo importo sarà riconosciuto ai lavoratori che abbiano percepito nell’anno di imposta 2018 un reddito complessivo

  • non superiore ad € 35mila includendo in tale importo eventuali entrate derivanti da affitti brevi (non superiori a 30 giorni) o con cedolare secca, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
  • compreso tra € 35mila ed € 50mila e che a causa del COVID-19 abbiano chiuso la partita Iva tra il 23/2/2020 e il 31/3/2020, oppure abbiano subito una riduzione o sospensione dell’attività con conseguente riduzione (comprovata tramite autocertificazione) di almeno il 33% del reddito del 1° trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo 2019; il reddito andrà determinato con il principio di cassa come differenza tra ricavi/compensi e spese sostenute.

Nel mese di aprile (non oltre) i professionisti e i lavoratori autonomi dovranno presentare agli enti di previdenza ai quali sono iscritti le domande per l’ottenimento dell’indennità secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali allegando la dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per fruire del beneficio. In particolare si dovrà certificare sotto la propria responsabilità:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere già percettore di altre misure a sostegno del reddito, né del reddito di cittadinanza;
  • di non aver presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria; 
  • di non aver percepito nel 2018 un reddito superiore ai limiti in precedenza indicati;
  • di aver chiuso la partita IVA tra il 23/2/2020 e il 31/3/2020 o per i titolari di redditi compreso tra € 35mila ed € 50mila aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a € 35.000, di aver subito limitazioni dell’attività a causa dei provvedimenti restrittivi adottati per l’emergenza sanitaria.

All’istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento d’identità e del codice fiscale, nonché le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
L’indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Le Casse private di previdenza obbligatoria verificheranno il possesso dei requisiti ed erogheranno l’importo in base all’ordine cronologico di presentazione e accoglimento. L’indennità è altresì corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.

Anche tale indennità non concorre alla formazione del reddito del percipiente e non sono cumulabili con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. 18/2020 nonché con il reddito di cittadinanza. 

Agenti e rappresentanti di commercio (art.28 D.L.18/2020)

Gli agenti e i rappresentanti di commercio sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali, sia presso l’INPS (Gestione commercianti) sia presso la Fondazione Enasarco (ai fini dell’erogazione di una prestazione integrativa rispetto a quella erogata dall’INPS. Il MEF nelle FAQ ha chiarito  che gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell’articolo 28, cioè tra i soggetti con domanda indennità all’Inps.

Premio di € 100 per i dipendenti in sede nel mese di marzo 2020 (art.63 D.L. 18/2020)

Al fine di premiare i dipendenti pubblici e privati che, nonostante l’emergenza epidemiologica da Coronavirus, nel mese di marzo hanno continuato a lavorare presso la loro sede, l’art. 63 del D.L. 18/2020 prevede il riconoscimento di un premio di € 100, da parametrare ai giorni effettivamente lavorati nel predetto mese, che verrà erogato in via automatica direttamente dal sostituto d’imposta. L’agevolazione spetta a coloro che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente nel 2019 non superiore a € 40.000.
 

Tutorial: Bonus 600 Euro iscritti INPS e Casse professionali
27 Marzo 2020
Download