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Tax & Legal Insights

Trasformazione DTA su perdite / ACE in credito d’imposta


27 Marzo 2020

Trasformazione DTA su perdite/ACE in crediti d’imposta 

(D.L. 18/2020, art. 55)

Per sostenere la liquidità delle imprese viene introdotta la possibilità per le società che cedono entro il 31/12/2020, a titolo oneroso, crediti pecuniari sia di natura commerciale che finanziaria vantati nei confronti di debitori inadempienti (scaduti da oltre 90 giorni), previa specifica opzione, di trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate (c.d. “DTA”) riferite a:

  • perdite fiscali non ancora utilizzate in diminuzione, alla data della cessione, dal reddito imponibile ex art. 84 del TUIR;
  • agevolazione ACE non ancora dedotta nè usufruita, alla data della cessione, quale credito d’imposta utilizzabile ai fini IRAP.

Sono escluse dal beneficio le società per le quali è stato accertato lo stato o il rischio di dissesto (art. 17 del D.lgs. 180/2015) o lo stato d’insolvenza in base alla Legge Fallimentare e del Codice della crisi d’impresa.

Va considerato che:

  • si possono generare DTA trasformabili nel limite del 20% del valore nominale dei crediti ceduti;
  • i crediti ceduti rilevano ai fini della trasformazione nel limite di € 2 miliardi di valore nominale. Per le società appartenenti a gruppi societari, il limite è individuato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate dai soggetti appartenenti al gruppo;
  • sono espressamente escluse tutte le cessioni di crediti tra società tra loro legate da rapporti di controllo ex art. 2359, c.c. / società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La trasformazione in credito d’imposta: 

  • può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio; 
  • si realizza alla data della cessione dei crediti e dalla stessa data le perdite fiscali e le eccedenze ACE non sono più utilizzabili;
  • è condizionata all’esercizio, da parte della società cedente, dell’opzione prevista dall’art. 11, comma 1, del D.L. 59/2016 (quadro RK della dichiarazione annuale).

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione:

  • non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile Irap e non sono produttivi di interessi;
  • vanno indicati nella dichiarazione dei redditi;
  • possono essere utilizzati:
    • in compensazione senza limiti di importo ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997; 
    • ovvero essere ceduti ai sensi dell’art. 43-bis o 43-ter del D.P.R. 602/1973;
    • ovvero chiesti a rimborso.

La relazione illustrativa esemplifica il meccanismo chiarendo che se una società cede crediti per 1 miliardo di euro, i componenti a livello di perdite fiscali e di eccedenze Ace saranno al massimo pari al 20%, ovvero € 200 milioni. Considerando l’aliquota ordinaria Ires del 24%  il credito d’imposta di cui si potrà beneficiare sarà pari a € 48 milioni.
 

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27 Marzo 2020
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