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Tax & Legal Insights

Sospensione versamenti di imposte e contributi


9 Aprile 2020

 

SOGGETTI INTERESSATI E NUOVE SCADENZE (art. 18)

È stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 23/2020 che introduce, tra le altre, norme urgenti per il rinvio di adempimenti fiscali e tributari da parte di lavoratori e imprese. In particolare, al verificarsi di determinate condizioni, si prevede la sospensione di alcuni versamenti per i mesi di aprile e maggio, in aggiunta a quelle già previsti con il “Cura Italia”.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione nel mese di giugno 2020, o in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dallo stesso mese di giugno.
Per le imprese operanti nei c.d. “settori maggiormente colpiti”, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, D.L. 18/2020).

Le novità previste in ambito fiscale per la sospensione dei versamenti e degli adempimenti sono le seguenti. 

Sospensione dei versamenti per i contribuenti con ricavi o compensi di importo non superiore a € 50 milioni 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro (nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente D.L.) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%:

  • nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019

o

  • nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019

sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli a)    articoli 23 e a)    24del D.P.R. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; 
  • all’IVA;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo.

Sospensione dei versamenti per i contribuenti con ricavi o compensi di importo superiore a € 50 milioni  

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro (nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente D.L.) che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%:

  • nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019

  • nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019

sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli a)    articoli 23 e a)    24 del D.P.R. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; 
  • all’IVA;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo.

Sospensione dei versamenti per i contribuenti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31/3/2019 

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31/3/2019 sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli a)    articoli 23 e a)    24 del D.P.R. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; 
  • all’IVA;
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo.

Sospensione dei versamenti per gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa. 

Per gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli a)    articoli 23 e a)    24 del D.P.R. 600/1973, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; 
  • ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.

Resta invece l’obbligo di versare le altre ritenute alla fonte, in particolare quelle operate sui redditi di lavoro autonomo.

Sospensione dei versamenti IVA per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza

A prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo di imposta precedente, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%:

  • nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019

  • nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019

sono sospesi i versamenti dell’IVA, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.

Rinvio effettuazione ritenute d’acconto per i contribuenti con ricavi e compensi di importo non superiore a € 400 mila (art. 19)

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a € 400 mila nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17/3/2020, possono optare per non subire le ritenute su redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari sui ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17/3/2020 e il 31/5/2020, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. 

I contribuenti che si avvalgono di tale opzione devono rilasciare apposta dichiarazione dal quale risulti che i ricavi e i compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate in un’unica soluzione, entro il 31/7/2020, o mediante rateizzazione fino ad un importo massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 senza applicazioni di sanzioni e interessi. Tale disposizione abroga il comma 7 dell’art. 62 del D.L. 18/2020.

Proroga del versamento del 20/3/2020 al 16/4/2020 (art. 21)

Si considerano regolarmente effettuati, per tutti i contribuenti, i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16/3/2020, prorogati al 20/3/2020 dall’art. 60 del D.L. 18/2020, se eseguiti entro il 16/4/2020.

Covid-19 Sospensione versamenti di imposte e contributi
9 Aprile 2020
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