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Tax & Legal Insights

Proroga delle misure per contrastare il diffondersi del Covid-19


11 Aprile 2020

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del DPCM 10 aprile 2020 contenete importanti misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.
Le disposizioni del DPCM 10 aprile 2020 produrranno effetto dal 14 aprile 2020 e saranno efficaci fino al 3 maggio 2020.

Il DPCM 10 aprile 2020 riordina le misure di contenimento previste in alcuni dei precedenti provvedimenti, sostituendo, tra le altre, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, nonché quelle di cui al D.M. Mise del 25 marzo 2020 e introducendo alcune rilevanti novità. Seppur in maniera limitata si riduce il numero delle attività sospese.

Si evidenziano di seguito alcune delle più importanti previsioni contenute nel DPCM 10 aprile 2020:

  • Art. 2 co. 1: sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. Resta fermo quanto stabilito all’art. 1 per le attività commerciali e professionali. Il nuovo elenco delle attività di cui all’allegato 3 permetterà a ulteriori attività di riprendere, senza necessità di alcuna comunicazione o autorizzazione;
  • Art. 1 co. 1 lett. z) e lett. cc): sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate all’allegato 1; sospensione delle attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
  • Art. 2 co. 2: è consentito alle attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni dell’art. 2 di proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
  • Art. 2 co. 3: sono consentite, previa comunicazione al Prefetto del luogo ove è ubicata l’attività produttiva (che indichi in modo specifico i beneficiari), le attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere delle attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale che siano state autorizzate alla continuazione, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali indicati nel DPCM;
  • Art. 2 co. 4: sono consentite attività che erogano servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali di cui alla legge 12 giungo 1990, n.146;
  • Art. 2 co. 6: sono consentite, previa comunicazione al Prefetto, le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, qualora dalla loro interruzione possa derivare un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo di incidenti;
  • Art. 2 co. 7: sono consentite, previa comunicazione al Prefetto, le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi essenziali per la sicurezza nazionale e il soccorso pubblico, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale;
  • Art. 2 co. 10: le imprese le cui attività non sono sospese devono rispettare il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 14 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali;
  • Art. 2 co. 12: per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e di sanificazione; è inoltre consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
 

DPCM 10/04/2020 in GU il 11/04/2020
11 Aprile 2020
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