Skip to main content

Tax & Legal Insights

Proroghe e sospensione dei termini


21 Aprile 2020

1.    Proroghe di termini relativi alle certificazioni uniche 2020 

(D.L. 23/2020, art 22)

Viene disposta l’ulteriore proroga dal 31/3/2020 al 30/4/2020 del termine:

  • per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate relative al 2019 (modelli 730/2020 e REDDITI PF 2020);
  • per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020.

Resta invece fermo il termine ordinario del 31/10/2020 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

2.    Proroga dei certificati in materia di appalti (DURF) e del documento unico di regolarità contributiva (DURC)

(D.L. 23/2020, art 23 e D.L. 18/2020, art. 103)

DURF

Viene prorogata al 30/6/2020 la validità dei certificati in materia di appalti, di cui all’articolo 17-bis, comma 5, del D.L.gs. 241/1997 (c.d. “DURF”), emessi nel mese di febbraio 2020 dall’Agenzia delle Entrate, al fine di evitare, in considerazione della situazione connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, accessi da parte di contribuenti agli uffici dell’Agenzia.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per il periodo in cui opera la sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati per i contribuenti interessati da dette sospensioni vengono meno i controlli previsti per i committenti in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti derivanti dal c.d. “DURF”, in quanto si tratta di attività connesse al versamento delle ritenute da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatori. Pertanto, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice rientra tra i soggetti che beneficiano della sospensione dei termini per il versamento delle ritenute, analogamente saranno sospesi i controlli che devono essere svolti dai committenti secondo quanto previsto dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997. Inoltre, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice rientra nel novero dei soggetti per i quali è stata prevista la facoltà di sospendere il versamento delle ritenute, avrà diritto a ricevere da parte del committente i corrispettivi maturati, nel caso in cui non le abbia versate, avendo scelto di beneficiare della sospensione dei termini di versamento. Al termine del periodo della sospensione, il committente dovrà riprendere a svolgere le attività connesse agli obblighi introdotti dall’art. 17-bis del D.Lgs. 241/97. 

Viceversa, tali attività continuano a dover essere svolte dal committente, nel caso in cui l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice non rientri tra i soggetti che bene­fi­ciano della sospensione dei termini di versamento. 

DURC

L’INAIL ha reso noto che fra gli atti interessati dalla proroga relativa alla validità di “certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati” disposta dall’art. 103 del D.L. 18/2020, rientrano anche i DURC online che riportano come “scadenza validità” una data compresa tra il 31/1/2020 e il 15/4/2020 (compresi), i quali manterranno la loro validità fino al 15/6/2020.

3.    Proroga della sospensione dei termini processuali tributari

(D.L. 23/2020, art. 36)

Viene prolunga di 26 giorni la sospensione disposta dall’art. 83 del D.L. 18/2020 in corso di conversione, per un totale di 64 giorni di sospensione. 
Tutti termini di impugnazione di atti tributari nonché i processuali già sospesi fino al 15/4/2020 lo rimarranno fino all’11/5/2020.

4.    Sospensione dei termini agevolazione “prima casa” 

(D.L. 23/2020, art 24)

Viene disposta la sospensione dal 23/2/2020 al 31/12/2020 di tutti i termini in materia di agevolazione “prima casa”, previsti dalla Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, e in materia di credito d’imposta per il riacquisto della “prima casa”, ex art. 7 della L. 448/1998.

La sospensione comporta che i termini in questione smettono di decorrere nel periodo indicato, ma torneranno a decorrere, dal punto in cui sono stati sospesi, dall’1/1/2021.

In particolare, i termini oggetto di sospensione sono i seguenti: 

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione; 
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici “prima casa” nei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 9 /2020 ha chiarito che il periodo di sospensione in esame viceversa non si applica al termine quinquennale di decadenza dall’agevolazione in quanto una diversa interpretazione arrecherebbe un pregiudizio al contribuente che vedrebbe allungarsi il termine per non incorrere nella decadenza dall’agevolazione fruita;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici “prima casa”. 

È inoltre sospeso il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’IVA corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. 

5.    Nuovi termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

(D.L. 23/2020, art 26)

Vengono variati i termini di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche rivedendo la precedente disciplina che prevedeva che qualora gli importi dovuti dell’imposta di bollo non superassero la soglia annua di € 1.000, il versamento dell’imposta potesse essere assolto con cadenza semestrale, entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ciascun anno.

Viene ora previsto che il pagamento possa essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni: 

  • se l’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre è inferiore a € 250 il versamento può essere effettuato entro il termine previsto per il secondo trimestre (ossia entro il 20 luglio);
  • se l’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse complessivamente nei primi due trimestri è inferiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato per entrambi i trimestri entro il termine previsto per il terzo trimestre (ossia entro il 20 ottobre).

Ad esempio:

  • se l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per il primo trimestre (gennaio-marzo) 2020 è pari a € 100, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20/4/2020, ma entro il 20/7/2020;
  • se per il secondo trimestre (aprile-giugno) 2020 l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è pari a € 50, il relativo versamento può non essere effettuato entro il 20/7/2020, ma entro il 20/10/2020, unitamente ai € 100 dovuti per il primo trimestre.

Restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dovuta per:

  • il terzo trimestre (luglio-settembre), stabilita al 20 ottobre;
  • il quarto trimestre (ottobre-dicembre), stabilita al 20 gennaio dell’anno successivo.

È stata eliminata la possibilità di effettuare i versamenti su base semestrale in caso di importi annui non superiori a € 1.000.

Nella tabella seguente si riassumono le scadenze relative al versamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche riferite ai quattro trimestri del 2020.

 

 
6.    Chiarimenti sulla sospensione dei termini per la registrazione degli atti ai fini dell’imposta di registro

(D.L. 18/2020, art 62)

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  • sono sospesi i termini per la registrazione dei contratti, ove scadano tra l’8/3/2020 ed il 31/5/2020, sia ove l’adempimento debba essere operato dal privato contribuente, sia dove debba essere operato dal notaio o da altri pubblici ufficiali;
  • la sospensione dei termini per la registrazione opera sia per gli atti da registrare telematicamente, che per gli atti da registrare in forma cartacea;
  • la sospensione dei termini per la registrazione comporta il rinvio anche del termine per il versamento dell’imposta di registro da essa scaturente, atteso che l’obbligo di versamento sorge solo per effetto della registrazione e tale regola opera anche per i contratti registrati telematicamente, come i contratti di locazione;
  • ove, nonostante la sospensione, il contribuente proceda alla registrazione del contratto, l’imposta di registro resta dovuta.

Con riferimento specifico ai contratti di locazione:

  • sono sospesi i termini per la prima registrazione e per il pagamento dell’imposta da essa scaturente, sia ove il contratto sia da registrare telematicamente che presso l’Agenzia;
  • resta dovuta senza sospensioni l’imposta di registro per le annualità successive alla prima registrazione, atteso che, in tal caso, si tratta solo di un versamento;
  • non sono stati forniti chiarimenti con riferimento agli altri adempimenti successivi alla prima registrazione del contratto di locazione, come la proroga, la risoluzione e la cessione del contratto.

Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30/6/2020 senza applicazione di sanzioni.

Covid-19 Proroghe e sospensioni
21 Aprile 2020
Download