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Tax & Legal Insights

Novità in materia di procedure concorsuali e di finanziamenti dei soci alle società


23 Aprile 2020

COVID-19 Novità in materia di procedure concorsuali e di finanziamenti dei soci alle società

(artt. 5, 8, 9 e 10 D.L. 23/2020)

Il D.L. 23/2020 prevede importanti novità in tema di crisi d’impresa, volte a favorire la continuità delle aziende e il buon esito delle procedure di concordato preventivo e ristrutturazione del debito ad oggi pendenti. Di seguito una sintesi delle previsioni normative più importanti.

Differimento entrata in vigore Codice della Crisi e dell’insolvenza al 1/9/2021 (art. 5 D.L. 23/2020)

L’art. 5 del D.L. 23/2020 rinvia all’1/9/2021 l’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), originariamente prevista a par­tire dal 15/8/2020.
Il rinvio ha ad oggetto il Codice complessivamente inteso, incluso il nuovo sistema di al­ler­ta.
Sono fatte salve le norme già in vigore dal 16/3/2019, identificate dall’art. 389 comma 2 del medesimo Codice della Crisi.

Disapplicazione della postergazione finanziamenti soci ex artt. 2467 e 2497-quinquies C.C. (art. 8 D.L. 23/2020)

L’art. 8 del D.L. 23/2020 ha stabilito che nel periodo dal 9/4/2020 (data della sua entrata in vigore) al 31/12/2020 non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2467 e 2497-quinquies C.C. riguardanti la postergazione dei finanziamenti dei soci alle società. Di conseguenza, a prescindere dalla situazione economico-finanziaria delle società, per i finanziamenti erogati dai soci in questo arco temporale, il relativo rimborso non è po­stergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e resta fermo anche se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società. La norma trova applicazione anche ai finanziamenti infragruppo effettuati da soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento (artt. 2467 e 2497 quinquies C.C.). 

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 9 D.L. 23/2020)

Con riferimento alla procedure di concordato preventivo e accordi di ristrutturazione del debito previsti dalla Legge Fallimentare, l’art. 9 del D.L. 23/2020 introduce quattro tipologie di misure:

  • la proroga di 6 mesi dei termini per l’adempimento dei concordati e degli accordi omologati con scadenza tra il 23/2/2020 ed il 31/12/2021;
  • la facoltà di richiedere, sino all’udienza di omologazione, la concessione di nuovi termini, non superiori a 90 giorni, per la presentazione di nuovi piani e proposte per i procedimenti di omologazione del concordato e degli accordi pendenti alla data del 23/2/2020. Nel caso del concordato preventivo, l’istanza di proroga è inammissibile se si è già tenuta l’adunanza dei creditori e non sono state raggiunte le maggioranze previste dall’art. 177 L.F.;
  • la possibilità di modificare in via unilaterale, per un periodo non superiore a 6 me­si, i termini di adempimento originari per i procedimenti di omologazione del con­cor­dato e degli accordi pendenti alla data del 23/2/2020. La modifica dei termini deve essere adeguatamente documentata, e nel caso del concordato preventivo il Tribunale acquisirà in merito il parere del Commissario Giudiziale prima del giudizio di omologa;
  • la possibilità di chiedere un’ulteriore proroga, sino a 90 giorni, dei termini concessi in caso di domanda di concordato ex art. 161 comma 6 L.F. (c.d. concordato “in bianco”) o pre-accordo di ristrutturazione. La proroga può essere richiesta anche se vi sono istanze di fallimento pendenti, e, sentito il Commissario Giudiziale, può essere concessa solo in presenza di concreti e giustificati motivi legati alla sopravvenuta emergenza epidemiologica.
Fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria (art. 10 D.L. 23/2020)

L’art. 10 del D.L. 23/2020 ha previsto l’improcedibilità di tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento (art. 15 L.F.), nonché delle istanze per la dichiarazione dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa (art. 195 L.F.) e all’Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 3 del D.Lgs. 270/1999) depositati nel periodo compreso tra il 9/3/2020 ed il 30/6/2020. La disciplina si applica anche ai ricorsi presentati dallo stesso debitore nel periodo di cui sopra.
L’improcedibilità non trova applicazione nel caso in cui la richiesta sia presentata dal pub­blico ministero e contenga la domanda di emissione dei provvedimenti (cautelari o conservativi) di cui all’art. 15 comma 8 L.F.

Evidente l’obiettivo della misura: si vuole evitare di avvantaggiare condotte di rilevante dissipazione di rilevanza anche penale a danno dei creditori, compromettendo anche le esigenze di repressione dei casi più gravi.

Questa sospensione delle dichiarazioni di fallimento intende inoltre alleggerire la pressione dei creditori sull’imprenditore, evitando nello stesso tempo che quest’ultimo si trovi nella condizione di dovere presentare istanza di fallimento in proprio in un contesto in cui lo stato di insolvenza può essere ampiamente da addebitare a fattori straordinari.

Nel medesimo periodo, tra il 9/3/2020 ed il 30/6/2020, non è, inoltre, computato il ter­mine:

  • annuale, decorrente dalla cancellazione dal Registro delle imprese, per la dichia­razione di fallimento dell’impresa che ha cessato l’attivo (art. 10 L.F.);
  • per l’esercizio delle azioni revocatorie disciplinate dall’art. 69-bis L.F.
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