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Tax & Legal Insights

Sospensione dei pagamenti e dei termini di impugnazione degli atti tributari


26 Maggio 2020

1.    Cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento: sospensione dei pagamenti e dilazione delle somme iscritte a ruolo.

(D.L. 34/2020, art. 154 e D.L. 18/2020, art. 68)

Sono sospesi i termini per il pagamento delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito dell’INPS e degli avvisi di accertamento in scadenza tra l’8 marzo e il 31 agosto 2020 (il riferimento è anche alle rate delle cartelle di pagamento in scadenza in detto periodo).

Tutti i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2020, ferma restando la possibilità, se non già concessa, di chiedere la rateazione degli importi dovuti.

Lo stesso Decreto Rilancio ha previsto che, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’8 marzo 2020 e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza dalle rateizzazioni accordate si determina nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).

 

2.    Rottamazione ter e Saldo e stralcio: sospensione dei pagamenti.

(D.L. 34/2020, art. 154 e D.L. 18/2020, art. 68)

Per quanto riguarda la Rottamazione ter e il c.d. saldo e stralcio, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate da corrispondere nell’anno 2020, non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il 10 dicembre 2020.

Per le rottamazioni decadute in ragione di inadempimenti verificatisi sino al 31.12.2019, ferma restando la decadenza, i contribuenti possono usufruire delle dilazioni previste dall’art. 19 D.P.R. 602/73 (72 rate).

 

3.    Avvisi bonari: sospensione dei pagamenti.

(D.L. 34/2020, art. 144)

I versamenti degli importi dovuti a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata, in scadenza tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, vanno eseguiti entro il 16 settembre 2020 (il riferimento è anche alle rate degli avvisi bonari in scadenza in detto periodo). 
Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni ed interessi.

 

4.    Atti di accertamento con adesione, mediazione, conciliazione giudiziale, rettifica e liquidazione, recupero crediti d’imposta  e pace fiscale: sospensione dei pagamenti.

(D.L. 34/2020, art. 149)

I versamenti degli importi dovuti a seguito di accertamenti con adesione, mediazioni fiscali, conciliazioni giudiziali, liquidazione delle rendite catastali, liquidazione delle imposte di registro, successione, donazione e sostitutiva sui finanziamenti e sulle assicurazioni, liquidazione di indebite compensazioni nonché pace fiscale, in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, vanno eseguiti entro il 16 settembre 2020 (il riferimento è anche alle rate in scadenza in detto periodo). 
Il versamento potrà avvenire in un’unica soluzione oppure in 4 rate mensili di pari importo, senza aggravio di sanzioni ed interessi.

 

5.    Proroga della sospensione dei termini processuali tributari.

(D.L. 23/2020, art. 36)

L’art. 36 del DL 23/2020 prolunga di 26 giorni la sospensione disposta dall’art. 83 del DL 18/2020 in corso di conversione per un totale di 64 giorni di sospensione. 
Tutti termini di impugnazione di atti tributari nonché i processuali già sospesi fino al 15 aprile lo rimarranno fino all’11 maggio 2020.
 

Covid-19 Sospensione dei pagamenti e dei termini di impugnazioni degli atti tributari
26 Maggio 2020
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