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Tax & Legal Insights

Proroga dei versamenti per i contribuenti ISA


26 Luglio 2021

Prorogati per i contribuenti ISA i termini di versamento per le imposte che scadono dal 30/06/2021 al 31/08/2021

Con la conversione in legge del Decreto “Sostegni-bis” (L. 106/2021), viene disposta la proroga dal 20/7/2021 al 15/9/2021, senza alcuna maggiorazione dei versamenti, delle imposte sui redditi IRPEF o IRES (saldo 2020 e primo acconto 2021) e del saldo IVA 2020, che scadono dal 30/6/2021 al 31/8/2021, per i contribuenti per i quali sono previsti gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale), compresi quelli aderenti al regime “forfettario” o dei “minimi” e che dichiarano ricavi o compensi non superiori ad € 5.164.569.

Viene quindi superata la proroga al 20/7/2021 senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il DPCM 28/6/2021 (si veda il Tax & Legal Insight del 29/6/2021).
L’ulteriore proroga al 15/9/2021 può essere applicata:

  • anche da coloro che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, derivante da un soggetto che sia tenuto all’applicazione degli ISA (soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, coniugi che gestiscono aziende coniugali, componenti di associazioni di artisti o professionisti, nonché soci di società di capitali “trasparenti”);
  • indipendentemente dall’esistenza di altre cause di esclusione dei modelli ISA (ad es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfet­taria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a se­guito dell’emergenza da COVID-19.

Sono invece esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt. 32 ss. del TUIR.

Analogamente al precedente DPCM 28/6/2021, anche l’ulteriore proroga al 15/9/2021 prevista in sede di conversione del Decreto “Sostegni-bis” riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi ai versamenti:

  • del saldo 2020 e del primo acconto 2021 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  • delle addizionali IRPEF/IRES;
  • delle imposte sostitutive (es. contribuenti forfettari e minimi, cedolare secca sulle locazioni, rivalutazione dei beni d’impresa);
  • delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
  • dei contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti; rientrano nella proroga anche i contributi INPS dei soci di srl artigiane o com­merciali non in regime di “trasparenza fiscale”;
  • dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA;
  • del saldo IVA per il 2020 derivante dal modello IVA 2021, se il paga­mento non è stato effettuato entro il 16/3/2021, applicando la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/3/2021 e fino al 30/6/2021;
  • del diritto annuale alle Camere di commercio.

Nel caso in cui si opti per la rateizzazione di cui all’art. 20 del D.Lgs. 241/1997 e versamento della prima rata entro il 15/9/2021, le rate successive scadono per i contribuenti:

  • titolari di partita IVA, il 16/9/2021, il 18/10/2021 (il giorno 16 cade di sabato) e il 16/11/2021;
  • non titolari di partita IVA, il 30/9/2021, il 2/11/2021 (il 31 ottobre e il 10 novembre sono festivi) e il 30/11/2021.
Proroga versamenti per i contribuenti ISA
26 Luglio 2021
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