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Tax & Legal Insights

Comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali


14 Gennaio 2022

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di contrasto a forme elusive, viene introdotto l’obbligo di preventiva comunicazione all’Ispettorato del Lavoro competente per territorio dell’avvio dell’attività dei lavoratori autonomi occasionali da parte del committente. L’Ispettorato del Lavoro con la nota n.29 dell’11/1/2022 ha poi fornito le prime indicazioni operative.
L’obbligatorietà di tale comunicazione, applicabile ai soli committenti che operano in qualità di imprenditori, è riferita alle collaborazioni autonome occasionali di cui all’art. 2222 C.C. che, ai fini IRPEF, generano redditi diversi ai sensi dell’art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR. Risultano pertanto esclusi da ogni obbligo di comunicazione:
– le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co), ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2015;
– i rapporti disciplinati dall’art. 54-bis del D.L. 50/2017 nelle forme del Libretto Famiglia e del Contratto di prestazione occasionale (ex voucher);
– le professioni intellettuali, regolate dall’art. 2229 C.C. e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA, purché l’attività corrisponda a quella per la quale è aperta partita IVA;
– i rapporti di lavoro “intermediato da piattaforma digitale”, che comprendono anche le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, di cui al citato art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR, le quali, tuttavia, sono ora soggette (D.L. 152/2021 convertito) a comunicazione UniLav (art. 9-bis del D.L. 510/1996) entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro.

L’obbligo in questione riguarda i rapporti avviati dopo l’entrata in vigore della disposizione o, anche se avviati prima, ancora in corso alla data di emanazione della citata nota dell’Ispettorato del Lavoro.
Ne consegue che la comunicazione dovrà avvenire:
– entro il prossimo 18/1/2022 (compreso) per tutti i rapporti di lavoro in essere all’11/1/2022, nonché per i rapporti iniziati a decorrere dal 21/12/2021 e già cessati, stante l’assenza di indicazioni al riguardo;
– a regime, prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico, per i rapporti avviati successivamente all‘11/1/2022.

La trasmissione della comunicazione deve essere effettuata dal committente mediante SMS o posta elettronica, secondo le modalità dell’art. 15 comma 3 del D.Lgs. 81/2015 previste per il lavoro intermittente. In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni gli applicativi in uso, nelle more la comunicazione dovrà essere effettuata a mezzo e-mail ordinaria, non certificata, da inoltrare a un indirizzo specifico messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale.
È prevista una sanzione da € 500 a € 2.500 per ciascun lavoratore per il quale la comunicazione sia stata omessa o ritardata, senza possibilità di diffida.

Comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali
14 Gennaio 2022
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