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Tax & Legal Insights

Credito d’Imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari


15 Marzo 2022

Bonus pubblicità 2022: domande entro il 31 marzo

Dal 1° al 31 marzo 2022, è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al bonus pubblicità. Le istruzioni al modello di comunicazione, confermano che anche per il 2022 è previsto il credito d’imposta nella misura del 50% del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici (di seguito “Stampa”) e su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato (di seguito “Radio e TV”). Anche per il 2022 pertanto continua ad applicarsi il regime straordinario grazie al quale non rileva il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente. Possono pertanto accedere al bonus anche i soggetti che:

  • programmano investimenti inferiori rispetto a quelli effettuati nell’anno precedente;
  • nell’anno precedente non abbiano effettuato investimenti pubblicitari;
  • hanno iniziato la loro attività nel corso dell’anno.

Pertanto per l’anno 2022, il credito d’imposta verrà così determinato:

  • STAMPA: 50% delle spese sostenute nel corso del 2022
  • RADIO E TV: 50% delle spese sostenute nel corso del 2022

Le spese agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:

  • giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (c.d. “Stampa”);
  • emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali (purché non partecipate dallo Stato), analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (c.d. “Radio e TV”).

Non sono agevolabili le spese per l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere:

  • Televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché;
  • Servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro;
  • Servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.

Risultano inoltre escluse le inserzioni pubblicitarie su social network, motori di ricerca, volantini, periodici e cartellonistica stradale.

Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 con codice tributo “6900” nella misura stabilita dal Provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Il credito inoltre non è cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria, ed è concesso ai sensi e nei limiti dei c.d. “de minimis”, in applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013.

Come presentare la domanda

Il credito di imposta viene concesso agli aventi diritto fino a esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui il tetto venga superato, verrà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse fra i richiedenti aventi diritto.

Per l’anno 2022, la comunicazione telematica per l’accesso al credito deve essere presentata dall’1/3/2022 al 31/3/2022.

La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati da effettuarsi deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2023, salvo successive modifiche.

L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità (di cui all’art. 35 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 241/1997) ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.. Tale attestazione riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese e deve essere prodotta solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” di cui costituisce un presupposto.

La domanda deve essere presentata telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, previa autenticazione. La documentazione a sostegno della domanda (fatture, eventuali copie dei contratti pubblicitari e attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati) dovrà però essere conservata dal richiedente per mostrarla in caso di controlli da parte dell’Amministrazione.

15 Marzo 2022
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