Con riferimento alla possibilità di affrancare in tutto o in parte il valore all’1/1/2022 delle partecipazioni non quotate qualificate e non qualificate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti a tale data da persone fisiche (al di fuori del regime d‘impresa), società semplici, associazioni professionali ed enti non commerciali al di fuori dell’eventuale attività commerciale esercitata (si veda la nostra Tax & Legal Alert#4 del 16/3/2022), viene differito dal 15/6/2022 al 15/11/2022 il termine entro il quale occorrerà:
Si ricorda che è possibile eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in tre rate annuali di pari importo a partire dal 15/11/2022, applicando un interesse annuo del 3%.
Con il D.L. 36/2022 (c.d. “Decreto PNRR 2”), viene esteso l’obbligo di emissione della fattura elettronica a partire dal prossimo 1/7/2022 per:
che hanno realizzato ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori ad € 25.000.
La fatturazione elettronica sarà obbligatoria per tali soggetti, indipendentemente dalla soglia dei ricavi, a partire dall’1/1/2024. Resta fermo l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione indipendentemente dai ricavi/compensi conseguiti.
Per il periodo transitorio dall’1/7/2022 al 30/9/2022, la fattura, in luogo agli ordinari termini di emissione, può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione senza l’applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 471/1997.
Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica per i predetti soggetti comporterà:
Rimane in vigore, invece, almeno fino a fine 2022, il divieto di emissione di fatture elettroniche per i soggetti:
L’art. 18 del D.L. 36/2022 ha anticipato il momento a partire dal quale saranno applicate sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti elettronici tramite carta di credito o debito e altri strumenti elettronici. In particolare viene anticipato al 30/6/2022 (anziché al precedente 1/1/2023) il termine a partire dal quale nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di debito o di credito e altri strumenti elettronici da parte di un soggetto che svolge attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 30, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Viene esteso l’obbligo di trasmissione giornaliera dei dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni effettuate tramite strumenti di pagamento elettronico anche per i POS “non evoluti”.
Viene disposto che a partire dal 2023 il credito d’imposta per investimenti pubblicitari (art. 57-bis del D.L. 50/2017) ritorni al regime ordinario, e pertanto il credito d’imposta sarà concesso:
Viene fissato il limite massimo di spesa di € 30 milioni in ragione d’anno.
Il beneficio non potrà più essere fruito per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radio-televisive, analogiche o digitali.
Viene integrata la disciplina della cessione dei crediti d’imposta relativi alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020 (si veda la nostra Tax & Legal ALERT 5# del 12/4/2022), consentendo un’ulteriore cessione (successiva alle tre già previste: la prima a favore di tutti i soggetti e le altre due a favore dei soggetti “vigilati”):
Merita evidenziare che è stato annunciato un nuovo intervento al citato art. 121 con il quale si intenderebbe estendere l’ulteriore possibilità di cessione (ora prevista esclusivamente per le banche) anche ad altri soggetti “vigilati” e apportare ulteriori correttivi al sistema di circolazione dei crediti in esame.
Viene inoltre prevista un’ulteriore proroga al 15/10/2022 del termine entro cui deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o di sconto in fattura per le detrazioni edilizie, ex art. 121 del D.L. 34/2020, relativamente alle:
Tale ulteriore proroga trova applicazione soltanto per:
L’art. 24 del D.L. 36/2022 ha sostituito il comma 2-bis dell’art. 16 del D.L. 63/2013 prevedendo l’estensione dell’obbligo di comunicazione all’ENEA per gli interventi di cui al predetto art. 16 e cioè per gli interventi volti al recupero edilizio, gli interventi antisismici e il bonus mobili indipendentemente dal fatto che essi comportino un risparmio energetico. La norma in commento estenderebbe pertanto il campo di applicazione degli interventi oggetto di comunicazione, anche agli interventi dai quali non derivi un risparmio energetico. La comunicazione attualmente viene svolta in via telematica ad opera dei contribuenti che intendono avvalersi della detrazione fiscale o dall’intermediario che compila l’informativa per conto del cliente entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori.
Si precisa che la norma non specifica la decorrenza del nuovo obbligo. Al momento si presume che la comunicazione riguardi tutti gli interventi che si sono conclusi a partire dall’1/5/2022, data di entrata in vigore del Decreto.
Il comma 2-bis non stabilisce inoltre quali siano le sanzioni in caso di omessa presentazione della comunicazione. È stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che l’omessa trasmissione all’ENEA non compromette in ogni caso il diritto a beneficiare della detrazione fiscale; tale onere, infatti, ha una mera finalità di monitoraggio.
Viene ulteriormente prorogata l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione, per usi civili e industriali, anche alle fatture emesse per i consumi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
In precedenza, il beneficio era già stato previsto per il quarto trimestre 2021 e per il primo trimestre 2022 (si veda la nostra Tax & Legal Alert #1 del 25/1/2022).
In maniera analoga ai precedenti interventi normativi, il Decreto stabilisce che, “qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022”.
L’art. 42 del D.L. 36/2022 ha modificato l’art. 389 del D.Lgs. 14/2019 Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) ed in particolare ha:
Restano salve invece le norme che sono in vigore dal 16/3/2019, tra cui vi sono le modifiche introdotte al codice civile.
Si ricorda che originariamente il CCII sarebbe dovuto entrare in vigore il 15/8/2020, nel pieno dell’emergenza economica derivante dalla diffusione del Covid-19. Il Governo aveva disposto un primo rinvio dell’entrata in vigore del Codice all’1/9/2021 e successivamente un secondo rinvio al 16/5/2022 per consentire l’adeguamento degli istituti contenuti nel Codice della Crisi ai principi della direttiva UE 2019/1023 in tema di ristrutturazione e insolvenza (c.d. direttiva “Insolvency”), il cui termine ultimo per il recepimento è previsto per il 17/7/2022.
Strumenti di allerta e composizione assistita della crisi:
L’art. 42 del D.L. 36/2022 ha abrogato il comma 1-bis dell’art. 389 del CCII, visto il definitivo superamento della disciplina dell’allerta e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell’OCRI, come originariamente concepita, che il Legislatore intende sostituire con le nuove misure contenute nello schema di decreto correttivo del Codice della Crisi, il cui iter di approvazione è ancora in corso.
In particolare, il Legislatore intende favorire la tempestiva emersione dello stato di crisi per poter perseguire con più efficacia il risanamento dell’impresa. A tal fine è stato introdotto l’istituto della composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021), una procedura stragiudiziale ad accesso volontario, rivolta alle imprese che presentino ragionevoli prospettive di risanamento. Inoltre il Legislatore ha introdotto in capo all’organo di controllo societario e ai creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate Riscossione, Inps, Inail…) l’obbligo di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell’istanza di accesso alla composizione negoziata (D.L. 152/2021).
Con il decreto correttivo in corso di approvazione il Legislatore intende recepire queste misure nel Codice della Crisi, con l’obiettivo di favorire la creazione di un meccanismo di monitoraggio esclusivamente interno all’impresa, funzionale ad incentivare gli organi sociali a verificare tempestivamente la situazione di difficoltà in cui si trova l’impresa e a ricorrere alla composizione negoziata della crisi, ove ne ricorrano i presupposti.
Con Comunicazione del 29/4/2022 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato il termine per il rinnovo dei certificati di sicurezza Entratel al 31/12/2022.
Il rinnovo dei certificati di sicurezza può essere effettuato utilizzando le applicazioni “Desktop Telematico – Entratel” oppure “Generazione certificati”, mediante le quali è possibile anche verificare l’aggiornamento dei certificati.
Di seguito i passaggi operativi evidenziati nel sito dell’Agenzia delle Entrate per effettuare tale rinnovo tramite:
Eventuali richieste di generazione dei certificati effettuate con una versione non aggiornata delle applicazioni, saranno scartate dal sistema con il messaggio: “Formato della richiesta di iscrizione al registro utenti non valido (K1024). Verificare la versione del software di generazione dell’ambiente di sicurezza“.
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