Il D.L. 41/2021 (c.d. D.L. “Sostegni”) ha introdotto i riferimenti normativi (c.d. regime “quadro” o “ombrello”) al fine di individuare i massimali degli aiuti di Stato valevoli per l’emergenza Covid-19 previsti dalle sezioni 3.1 “Aiuti di importi limitato” e 3.12 “Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del Quadro temporaneo aiuti di Stato per l’emergenza epidemiologica.
Il D.M. 11/12/2021 ha successivamente definito le modalità attuative ai fini del monitoraggio del rispetto dei suddetti massimali, richiedendo ai beneficiari degli aiuti di Stato la trasmissione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il cui contenuto e relativo modello è stato definito dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 143438 del 27/4/2022 che ne individua modalità e termini di presentazione.
Le finalità dell’autodichiarazione aiuti Covid-19 consistono nel:
L’autodichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato degli aiuti del regime “quadro” non essendo previsto alcun esonero da tale adempimento.
Nei recenti e poco frequenti casi in cui la dichiarazione sostitutiva sia già stata resa unitamente al modello di comunicazione/istanza presentato per l’accesso agli aiuti elencati dall’art. 1 del D.M. 11/12/2021, e per i quali il relativo modello includeva la dichiarazione sostitutiva (si tratta ad esempio dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto “perequativo” presentata a novembre/dicembre 2021), la presentazione dell’autodichiarazione non è obbligatoria, sempre che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nel citato art. 1. In tal caso, la dichiarazione va presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente fruiti nonché di quelli già indicati nella precedente dichiarazione sostitutiva già presentata.
La dichiarazione va comunque altresì presentata nel caso in cui il beneficiario:
L’autodichiarazione, redatta mediante l’apposito modello, va presentata all’Agenzia delle Entrate:
È prevista inoltre una scadenza mobile nel solo caso di definizione agevolata degli “avvisi bonari” ai sensi del D.L. 41/2021 all’art. 5 commi 1-9. In tali circostanze, l’autodichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30/6/2022 ovvero, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Nel caso in cui tale termine cada successivamente al 30/6/2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti tra quelli elencati nell’art. 1 del citato Decreto devono presentare una prima dichiarazione entro il 30/6/2022 e una seconda dichiarazione, oltre il 30/6/2022 ed entro 60 giorni dal pagamento, con riferimento alla definizione agevolata, sempre che detta agevolazione non sia stata già inclusa nella prima dichiarazione.
Nell’autodichiarazione va attestato che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Sezione 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo e il rispetto delle varie condizioni previste. Non vengono richiesti i dati già in possesso dell’Amministrazione Finanziaria e delle altre amministrazioni quali, ad esempio, gli importi degli aiuti fruiti.
Ciascuna Sezione prevede dei massimali di aiuti specifici. In particolare, il massimale si riferisce all’insieme degli aiuti ricevuti da ciascuna “impresa unica” a partire dall’inizio della crisi pandemica, in base alla Sezione del Quadro temporaneo che viene richiamata. A tal fine è necessario fare riferimento al concetto di impresa unica ai sensi del regolamento de minimis 1407/2013, art. 2, paragrafo 2. Nel dettaglio per “impresa unica” si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lett. a) – d), per il tramite di una o più altre imprese, sono anch’esse considerate un’impresa unica. Si precisa che il perimetro dell’impresa unica si ferma alle imprese che hanno sede in Italia.
Con riferimento alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, dedicata agli “Aiuti di importo limitato”, sono stati fissati i massimali riepilogati nella seguente tabella:
Per il rispetto dei massimali, i beneficiari devono rispettale il massimale vigente in ciascun momento. A tale riguardo sarà quindi necessario osservare la data di concessione dell’aiuto per ciascun aiuto.
I requisiti per la Sezione 3.1 prevedono che gli aiuti non possono essere concessi a:
Gli aiuti, in presenza delle condizioni sotto riportate, possono essere altresì fruiti nel rispetto del massimale previsto dalla Sezione 3.12 come riepilogato nella tabella seguente:
Oltre ai requisiti previsti dalla sezione 3.1, per rientrare nella sezione 3.12 e quindi beneficiare dei relativi massimali viene previsto che:
Né l’art. 1 commi 13 – 17 del D.L. 41/2021 né il D.M. 11/12/2021 fanno riferimento a specifiche sanzioni.
Con la risposta interrogazione parlamentare n. 5-08011 del 4/5/2022, è stato osservato che “l’omissione o l’indicazione di dati non veritieri può comportare sanzioni amministrative e, in alcuni casi, anche penali» […] «sproporzionate a carico degli operatori economici e dei professionisti che li assistono“.
Nella suddetta risposta è stato affermato che “le sanzioni sono collegate alle previsioni contenute nell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e che non costituiscono sanzioni «tributarie»”.
Al momento, pertanto, non è chiaro il quadro sanzionatorio di riferimento soprattutto qualora nell’autocertificazione presentata vi siano degli errori/omissioni che non incidano sul rispetto dei plafond e delle condizioni delle Sezioni 3.1 e 3.12. Per un maggiore approfondimento si rimanda al modello dell’autodichiarazione e alle relative istruzioni.
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