Dal 1° al 31 marzo 2023, è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al bonus pubblicità.
Il credito d’imposta è riconosciuto:
Dal 2023 il credito d’imposta riguarda soltanto gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati esclusivamente sulla stampa e spetta nella misura unica “teorica” del 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati. Cessa quindi il regime straordinario previsto a causa dell’emergenza Coronavirus per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il quale non rilevava il presupposto dell’investimento minimo (1%) incrementale rispetto all’anno precedente.
Pertanto, per l’anno 2023, il credito d’imposta verrà così determinato:
Non è considerato incrementale l’investimento delle imprese che:
L’ammontare del credito effettivamente fruibile è definito con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
Sono agevolabili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:
Non sono agevolabili le spese sostenute per:
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) con codice tributo “6900” nella misura stabilita dal Provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi. Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, ed è concesso ai sensi e nei limiti dei c.d. “de minimis”, in applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013.
Il credito di imposta viene concesso agli aventi diritto fino a esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui il tetto venga superato, verrà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse fra i richiedenti aventi diritto (l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante).
Per l’anno 2023, la comunicazione telematica per l’accesso al credito deve essere presentata dall’1/3/2023 al 31/3/2023.
La dichiarazione sostitutiva, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti, deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2024, salvo successive modifiche. (Si evidenzia che viceversa con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022 la dichiarazione sostitutiva va presentata dal 9/1/2023 e fino alla scadenza del 9/2/2023).
L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità (di cui all’art. 35 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 241/1997) ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.. Tale attestazione riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese e deve essere prodotta solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” di cui costituisce un presupposto. La domanda deve essere presentata telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, previa autenticazione. La documentazione a sostegno della domanda (fatture, eventuali copie dei contratti pubblicitari e attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati) dovrà però essere conservata dal richiedente per mostrarla in caso di controlli da parte dell’Amministrazione.
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