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Tax & Legal Insights

Credito d’Imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari


2 Febbraio 2023

Bonus pubblicità 2023: domande entro il 31 marzo

Dal 1° al 31 marzo 2023, è possibile presentare le comunicazioni per l’accesso al bonus pubblicità.

Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
  • ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
  • agli enti non commerciali.

Dal 2023 il credito d’imposta riguarda soltanto gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati esclusivamente sulla stampa e spetta nella misura unica “teorica” del 75% del valore incrementale degli investimenti realizzati. Cessa quindi il regime straordinario previsto a causa dell’emergenza Coronavirus per gli anni 2020, 2021 e 2022 per il quale non rilevava il presupposto dell’investimento minimo (1%) incrementale rispetto all’anno precedente.

Pertanto, per l’anno 2023, il credito d’imposta verrà così determinato:

  • STAMPA: 75% del valore incrementale (superiore di almeno l’1% rispetto all’anno precedente) degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie esclusivamente sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line
  • RADIO E TV: non agevolata

Non è considerato incrementale l’investimento delle imprese che:

  • hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio
  • o di quelle che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari

L’ammontare del credito effettivamente fruibile è definito con apposito provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria.

Le spese agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:

  • giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile; (c.d. “Stampa”).

Non sono agevolabili le spese sostenute per:

  • l’acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere:
    • Televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché;
    • Servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro;
    • Servizi di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (da presentare tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate) con codice tributo “6900” nella misura stabilita dal Provvedimento del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi. Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, ed è concesso ai sensi e nei limiti dei c.d. “de minimis”, in applicazione del Regolamento UE n. 1407/2013.

Come presentare la domanda

Il credito di imposta viene concesso agli aventi diritto fino a esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso in cui il tetto venga superato, verrà effettuata una ripartizione percentuale delle risorse fra i richiedenti aventi diritto (l’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante).

Per l’anno 2023, la comunicazione telematica per l’accesso al credito deve essere presentata dall’1/3/2023 al 31/3/2023.

La dichiarazione sostitutiva, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell’anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti, deve essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2024, salvo successive modifiche. (Si evidenzia che viceversa con riferimento agli investimenti pubblicitari effettuati nel 2022 la dichiarazione sostitutiva va presentata dal 9/1/2023 e fino alla scadenza del 9/2/2023).

L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità (di cui all’art. 35 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 241/1997) ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.. Tale attestazione riguarda esclusivamente l’effettività del sostenimento delle spese e deve essere prodotta solo in relazione alla “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” di cui costituisce un presupposto. La domanda deve essere presentata telematicamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, previa autenticazione. La documentazione a sostegno della domanda (fatture, eventuali copie dei contratti pubblicitari e attestazione sull’effettuazione delle spese sostenute, rilasciata dai soggetti legittimati) dovrà però essere conservata dal richiedente per mostrarla in caso di controlli da parte dell’Amministrazione.

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