Il D.L. “Aiuti-ter” ed il D.L. “Aiuti-quater” prevedono che entro il 16/3/2023, i beneficiari dei crediti d’imposta energia e gas relativi al terzo e quarto trimestre 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio.
Con il provvedimento del 16/2/2023, l’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione.
Oggetto della comunicazione
La comunicazione ha ad oggetto i seguenti crediti d’imposta:
Soggetti esonerati
La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia:
Si segnala che l’invio della comunicazione non preclude la possibilità di cedere il credito in un secondo momento.
Termini e modalità di presentazione
La comunicazione deve essere inviata dal 16/2/2023 al 16/3/2023, dal beneficiario dei crediti d’imposta – direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato – utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima Agenzia.
A seguito dell’invio del modello, viene rilasciata una ricevuta messa a disposizione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, attestante la presa in carico ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Eventuali comunicazioni scartate possono essere ritrasmesse entro il 21/3/2023.
Inoltre, si specifica che:
Utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione tramite mod. F24
Il mancato invio di una valida comunicazione entro la scadenza del 16/3/2023 comporta l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione a decorrere dal 17/3/2023.
A decorrere dal 17/3/2023 l’eventuale compensazione di importi eccedenti il credito comunicato, tenuto conto anche di precedenti fruizioni, comporta lo scarto del modello F24.
Infine, si ricorda che i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale relativi al terzo e quarto trimestre 2022 devono essere utilizzati in compensazione entro il 30/9/2023; invece, il credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca – in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 – deve essere utilizzato in compensazione entro il 30/6/2023.
Contenuto del modello
Il modello si compone come segue:
In particolare, nel quadro A devono essere indicati per ciascuna tipologia di credito:
Si precisa che l’importo del credito maturato nel periodo di riferimento va comunicato al lordo dell’eventuale ammontare già utilizzato in compensazione fino alla data della comunicazione stessa.
Per ulteriori indicazioni pratiche relative alla compilazione del modello tramite servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate si rimanda al documento scaricabile di seguito.
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