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Tax & Legal Insights

Rinvio del termine di versamento del secondo acconto delle imposte per alcuni titolari di partita IVA al 16/1/2025


29 Novembre 2024

(Comunicato MEF n. 136 del 27/11/2024)

Con un Comunicato Stampa il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto un emendamento approvato dal Parlamento che prevede il rinvio del termine di versamento della seconda o unica rata degli acconti d’imposta relativi al 2024, dal 2/12/2024 al 16/1/2025, per i titolari di partita IVA che, nel 2023, dichiaravano ricavi o compensi non superiori a € 170.000.

In attesa del testo di legge, sulla base del Comunicato Stampa e dello storico dell’anno scorso (si veda la nostra Tax & Legal Alert #10 del 9/11/2023), sembrerebbe quindi che dal beneficio siano esclusi:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA che nel 2023 dichiaravano ricavi o compensi di importo superiore a € 170.000;
  • le persone fisiche non titolari di partita IVA, compresi i soci di società e associazioni “trasparenti” ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, sempre che non siano titolari di una propria partita IVA;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (come le società di capitali e di persone, nonché gli enti commerciali e non commerciali).

Si ritiene che rientrino nella proroga, oltre all’IRPEF, anche le relative addizionali e imposte sostitutive, purché dovute dai citati soggetti, quali:

  • l’imposta sostitutiva per il regime di vantaggio;
  • l’imposta sostitutiva per il regime forfetario;
  • la cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
  • le imposte patrimoniali (IVIE, IVAFE e IVCA);
  • l’imposta sostitutiva per compensi da ripetizioni;
  • la c.d. “tassa etica”.

Rimangono esclusi dalla proroga i contributi previdenziale e assistenziali, nonché i premi INAIL.

Nel perimetro della proroga rientrano anche le maggiorazioni degli acconti previste per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.

Il versamento potrà avvenire:

  • in un’unica soluzione entro il 16/1/2025;
  • in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025. Da chiarire se come avvenuto l’anno passato siano dovuti gli interessi nella misura del 4% sulle rate successive alla prima.

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