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Tax & Legal Insights

Allentamento delle misure di contenimento del contagio da Covid-19


27 Aprile 2020

Allentamento delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 – nuovo D.P.C.M. 26/4/2020

 

Ieri sera il Presidente del Consiglio dei Ministri ha annunciato le nuove misure di contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 che produrranno effetto dal 4 maggio 2020 e saranno efficaci fino al 17 maggio 2020, fatte salve alcune specifiche disposizioni per le imprese già in vigore da oggi ed eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni.

Nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato il testo del DPCM 26 aprile 2020, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che riordina le misure di contenimento e sostituirà integralmente il DPCM 10/4/2020 a partire dal prossimo 4 maggio.

Da tale data potranno riprendere, in particolare, le attività descritte nell’allegato 3 al nuovo DPCM, tra cui a titolo esemplificativo, le attività:

  • industria manifatturiera, quali ad esempio codici ateco 13 industrie tessili, 14 confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia;
  • industria della pelletteria, quale ad esempio il codice ateco 15 fabbricazione di articoli in pelle e simili;
  • settore metallurgia codice ateco 24;
  • settore costruzioni, quali ad esempio i codici ateco 41 costruzione di edifici e 43 lavori di costruzione specializzati;
  • intermediazione immobiliare, quale ad esempio il codice ateco 68 attività immobiliari;
  • viene estesa la possibilità di commercio all’ingrosso comprendendo ad esempio per intero i codici 45 e 46.

Un’importante novità è data dal fatto che per tali attività, già a partire da quest’oggi  27/4/2020, sarà possibile procedere con tutte quelle operazioni propedeutiche alla riapertura come la sanificazione degli ambienti e la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. 

Il DPCM 26/4/2020 dispone la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di generi alimentari e di prima necessità individuate all’allegato 1. Sono inoltre sospese le attività inerenti i servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

L’allentamento delle misure di contenimento riguarda anche il settore della ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la ristorazione con la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che per quella di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi.

Le imprese le cui attività non sono sospese dovranno rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 6), nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 7), e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020 (allegato 8). La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

DPCM 26.4.2020 e allegati.pdf
27 Aprile 2020
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