L’art. 28 del D.L. “Liquidità” modifica quanto disposto dall’art. 32-quater del D.L. 124/2019 in materia di regime fiscale degli utili distribuiti alle società semplici, con l’obiettivo di eliminare alcuni aspetti asistematici e di non coerenza della disciplina derivanti dalla stratificazione nel tempo delle diverse disposizioni (su tutte la Legge di Bilancio 2018).
Resta fermo il principio, introdotto dall’art. 32-quater del D.L. 124/2019, secondo il quale i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (cosiddetto “approccio look through”). Nello specifico:
Il nuovo testo normativo introduce, inoltre, alcune novità, così riassumibili:
conferma dell’integrale imposizione per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
applicazione della ritenuta del 26% o dell’1,20% per i soci non residenti delle società semplici che percepiscono dividendi;
integrale imponibilità dei dividendi per la quota riferibile ai soci enti non commerciali;
istituzione di un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31/12/2022.
Quanto disposto dall’art. 28 del D.L. “Liquidità” si applica ai dividendi percepiti a partire dallo scorso 1/1/2020. Diversamente, in via transitoria i dividendi percepiti dalle società derivanti dalla detenzione di partecipazioni in società ed enti soggetti all’IRES, che abbiano ad oggetto utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31/12/2019, e purché deliberate entro il 31/12/2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente di tassazione parziale rispetto a quella prevista dalla Legge di Bilancio 2018:
Covid-19 Dividendi distribuiti alle società semplici