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Tax & Legal Insights

Enti NO PROFIT: agevolazioni fiscali previste dal “Decreto Rilancio”


27 Maggio 2020

 

ENTI NO PROFIT: AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DAL “DECRETO RILANCIO”

(D.L. 34/2020 artt. 24, 28, 77, 120, 125-127, 156)
Disposizioni in termini di versamento IRAP (art. 24)

I contribuenti, compresi gli enti non profit,  con ricavi o compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19/5/2020 (2019 per i contribuenti  “solari”) sono esclusi dall’obbligo di versamento:

  • del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31/12/2019 (2019 per i “solari”);
  • della prima rata dell’acconto IRAP relativa al periodo di imposta successivo (2020 per i “solari”).

Fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il periodo d’imposta in corso al 31/12/2019 (2019 per i “solari”), il saldo 2019 escluso da versamento è pari all’eventuale eccedenza a debito emergente dalla dichiarazione IRAP 2020.

Lo sconto fiscale quindi è “effettivo” soltanto in presenza di un saldo 2019 a debito, circostanza che, di norma, ricorre solo per i soggetti che, nel 2019, abbiano incrementato il valore della produzione netta rispetto al 2018 (e dunque vantino un’IRAP dovuta per il 2019 superiore a quella dovuta per il 2018).

Al fine del calcolo del saldo IRAP 2020, dall’imposta dovuta per il 2020 (che emergerà dalla dichiarazione IRAP 2021) andrà scomputata, oltre alla seconda rata di acconto che sarà effettivamente versata a novembre 2020, anche la prima (figurativamente determinata in misura pari al 40% o al 50% per i soggetti ISA, dell’Irap dovuta per il 2019), pur se non versata.

Credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili non abitativi (art. 28)

Enti che non svolgono attività economica

Agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti è riconosciuto un credito d’imposta parametrato ai canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione o concessione di immobili ad uso non abitativo destinato all’attività istituzionale.

Enti che svolgono attività economica

Ai soggetti locatari che svolgono attività economica (es. cooperative), il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi 2019 siano inferiori a 5 milioni di euro;
  • abbiano subito un calo di almeno il 50% del fatturato del mese di riferimento.

Il credito d’imposta è commisurato all’importo dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio ed è pari al:

  • 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività commerciale;
  • 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi almeno di un immobile non abitativo.

Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione attraverso F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni e può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito entro il 31/12/2021.

Contributi per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari (art. 77)

E’ prevista l’estensione agli Enti del Terzo Settore di cui all’art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017 dei contributi previsti per l’acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, già riservati alle sole imprese (incluse quindi le cooperative) dall’art. 43 del D.L. n. 18 del 17/3/2020 “Cura Italia”.
Sono ammissibili al rimborso le spese sostenute per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa, nel limite massimo di € 500 per addetto e fino ad un importo complessivo di € 150,000 per ente.
I fondi resi a tal fine disponibili da Invitalia attraverso apposito Bando, oggi scaduto, risulterebbero già esauriti.

Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

Per le associazioni, fondazioni, e agli altri enti privati che esercitano attività in luoghi aperti al pubblico (es. musei, teatri, cinema, ostelli della gioventù) è introdotto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 fino ad un massimo di € 80.000, per l’adozione di interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza.

Il credito d’imposta è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione attraverso F24, è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti le medesime spese, e può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti inclusi gli istituti di credito entro il 31 dicembre 2021.
L’agevolazione si applica nel rispetto del nuovo Quadro temporaneo degli aiuti di Stato.
Le modalità attuative saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (art. 125)

Agli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per:

  • la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati
  • l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di € 60.000 per ciascun beneficiario e può essere:

  • utilizzato direttamente in dichiarazione dei redditi relativa al periodo 2020 o in compensazione attraverso modello F24;
  • ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito entro il 31/12/2021.

Le modalità attuative saranno definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione.

Differimento del termine di effettuazione dei versamenti sospesi (artt. 126 e 127)

1.    Enti che non svolgono attività d’impresa

Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa (escluse quindi le cooperative sociali e le imprese sociali), il termine per effettuare i seguenti versamenti:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • contributi previdenziali e assistenziali e INAIL.

scadenti nei mesi di aprile e maggio, sono differiti al 16/9/2020.

2.    Onlus, A.p.s., O.d.v., enti operanti nei settori maggiormente colpiti

Per le Onlus, Aps e Odv iscritti nei registri regionali o nazionali, e gli altri enti operanti nei settori di cui all’art. 61 del D.L. n. 18/2020 “Cura Italia”, il termine per effettuare i seguenti versamenti:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
  • contributi previdenziali e assistenziali e INAIL

scadenti nei mesi di marzo e aprile 2020 e

  • IVA scadente nel mese di marzo 2020

sono differiti al 16/9/2020.

Es: I termini di versamento per una Cooperativa sociale con ricavi annuali pari ad € 5 milioni non diminuiti nei mesi di marzo e aprile 2020,  sono i seguenti:

  • ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati 
  • contributi previdenziali e assistenziali e INAIL

scadenti a marzo ed aprile 2020

  • IVA scadente a marzo 2020

al 16/9/2020.

  • IVA scadente ad aprile 2020

al 18/5/2020.

Il versamento differito al 16/9/2020 può in ogni caso essere effettuato in un’unica soluzione o massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16/9/2020.

Accelerazione delle procedure di riparto del 5 per mille per l’anno finanziario 2019 (art. 156)

Al fine di accelerare l’erogazione del contributo del 5 per mille relativo all’anno finanziario 2019 (cioè quello relativo all’IRPEF del periodo d’imposta 2018, derivante dai modelli 730/2019 e Redditi PF 2019), viene previsto che:

  • l’Agenzia delle Entrate provvede alla pubblicazione sul proprio sito degli elenchi degli enti ammessi e di quelli esclusi entro il 31/7/2020, senza tenere conto delle dichiarazioni integrative e tardive;
  • le amministrazioni competenti procedono all’erogazione del contributo entro il 31/10/2020.
Covid-19 Enti NO PROFIT: agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio
27 Maggio 2020
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