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Tax & Legal Insights

Novità fiscali 2020


17 Febbraio 2020

 
Quali sono gli adempimenti e le novità per le aziende?

 

Il Collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha introdotto nuove modalità di utilizzo in compensazione dei crediti di imposta maturati a decorrere dall’esercizio 2020, volte a contrastare il fenomeno, ampiamente sviluppatosi negli ultimi anni, delle indebite compensazioni di crediti inesistenti o non spettanti.

Viene estesa quindi anche alle imposte dirette IRPEF, IRES ed IRAP la stessa disciplina finora applicata alla compensazione dei crediti IVA: sarà consentito utilizzare in compensazione i crediti sopra la soglia di € 5.000 solo a partire dal 10^ giorno successivo alla presentazione della relativa dichiarazione annuale, munita di visto di conformità.

È stato inoltre esteso anche ai contribuenti non titolari di partita Iva l’obbligo generalizzato di utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni “orizzontali”, di qualsiasi tipo e importo, e l’obbligo di utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti maturati in qualità di sostituti di imposta, indipendentemente dal possesso di P.IVA.

Sempre nel Collegato viene riproposta la solidarietà tra Committente ed Appaltatore, ed eventuali Subappaltatori, per il versamento di ritenute che maturano sui redditi di lavoro dipendente, od assimilato, per le retribuzioni spettanti ai lavoratori impiegati nell’esecuzione di contratti d’appalto. La norma deve ritenersi applicabile solo nei confronti di sostituti d’imposta residenti in Italia qualora siano verificabili congiuntamente quattro condizioni: l’esistenza di un contratto d’appalto di  valore complessivo annuo superiore a 200 K/Euro, l’impiego prevalente di manodopera, esecuzione del contratto presso la sede del Committente ed utilizzo di beni strumentali riconducibili a quest’ultimo a qualsiasi titolo (proprietà, leasing, nolo, …). Sin da subito la norma appare alquanto complessa nella sua articolazione, ed oltremodo onerosa data la generale impossibilità dell’Appaltatore di poter procedere con utilizzo delle proprie posizioni creditorie per compensare il versamento delle citate ritenute. Tuttavia la forte penalizzazione prevista dalla norma può essere disapplicata soltanto da parte di quei contribuenti che saranno certificabili come “virtuosi” a mezzo DURF. Oltre i dubbi di carattere applicativo solo un’altra certezza si sta profilando: rischio titl agli sportelli dell’Agenzia delle Entrate visto che inizialmente le richieste DURF saranno presentate in formato cartaceo.

Sono riconfermate  anche per il 2020 le norme sulla rivalutazione beni d’impresa e  sulla possibilità di rivalutare le partecipazioni e terreni detenute in regime non d’impresa.
In particolare, per le imprese non IAS adopter, è concessa la possibilità di rivalutare i beni d’impresa con regole immutate rispetto a quelle precedenti ma, con abbassamento delle imposte sostitutive, al 10 e 12 percento, rispettivamente l’una, riferita ai beni ammortizzabili, l’altra a quelli non  ammortizzabili.

La legge di Bilancio 2020 consente poi  a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite mediante il versamento dell’imposta sostitutiva ad aliquota unica dell’ 11%.

La finanziaria 2020 interviene  in modo radicale sulla disciplina degli incentivi alle imprese.  

In primis in sostituzione del c.d. “super” ed “iper ammortamento” viene introdotto un nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia effettuati nel 2020, o entro il 30/6/2021 a condizione che entro il 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite F24 telematico, è riconosciuto in misura differenziata a seconda della tipologia di investimento. In particolare per gli investimenti in beni:

  1. materiali ordinari è pari al 6% del costo nel limite massimo di investimenti pari a 2 milioni di euro ed utilizzabile in 5 quote annuali a partite dell’esercizio successivo all’entrata in funzione del bene;
  2. materiali “industria 4.0” compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016 è pari al 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e pari al 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro ed utilizzabile in 5 quote annuali a partite dell’esercizio successivo all’interconnessione del bene;
  3. immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016 è pari al 15% del costo nel limite massimo di investimenti pari a € 700.000 ed utilizzabile in 3 quote annuali a partite dell’esercizio successivo all’interconnessione del bene.

Le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono essere conservati e devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni agevolative della legge di bilancio 2020.

In secundis si riscontra la profonda modifica del credito d’imposta per la Ricerca e Sviluppo, che cambia pelle e diventa “Credito d’imposta per investimenti in Ricerca, Innovazione tecnologica e altre Attività innovative per la competitività delle imprese”.

Il nuovo credito di imposta sostituisce la precedente disciplina a partire dal 2020 e prevede un incentivo per tre tipologie di attività: ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e “altre attività innovative”. Ma la vera novità è legata alla modalità di calcolo che non viene più effettuata  su base incrementale ma prendendo unicamente in considerazione l’ammontare degli investimenti effettuati nell’anno. Viene inoltre eliminata la soglia minima di spese in R&D pari a 30.000€. 

Il credito di imposta è così determinato:

  • Ricerca e Sviluppo in misura del 12% nel limite di 3 mln euro per periodo di imposta
  • Attività di innovazione tecnologica in misura pari al 6% (10% in caso di industry 4.0 o sostenibilità ambientale) nel limite massimo di 1,5 mln euro per periodo d’imposta.
  • Attività di design e ideazione estetica in misura pari al 6% nel limite massimo di 1,5 milioni di euro per periodo d’imposta.

Il nuovo credito d’imposta sarà fruibile attraverso compensazione in tre quote annuali di pari importo, a partire dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

Ed infine, la Finanziaria 2020 modifica il calcolo del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti a partire dal 1.7.2020, prevedendo una modulazione fiscale in funzione delle emissioni di CO2 delle autovetture, con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di veicoli sempre meno inquinanti. Un’altra novità che interessa il reddito di lavoro dipendente a partire dal 1.1.2020 riguarda il valore giornaliero dei ticket restaurant non sottoposto a tassazione che passa da 7 a 8 euro per quelli elettronici, mentre diminuisce da 5,29 a 4 euro per quelli cartacei.

Diverse novità interessano i tributi locali per l’anno 2020: con la fusione IMU-TASI viene rivisto completamente l’impianto normativo dei tributi comunali, la deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali per imprese e professionisti sarà ad incremento graduale dal 60% nel 2020, fino ad arrivare al 100% nel 2022; viene previsto il ravvedimento senza limiti di tempo anche su i tributi locali, fino al termine di emissione dei nuovi avvisi di accertamento esecutivi. Il cd. “collegato fiscale” introduce nuovi limiti all’utilizzo del denaro contante con abbassamento della soglia di utilizzo da 3.000 e 2.000 euro a partire dal 1.7.2020 e nuovi obblighi per le aziende con la comunicazione al Registro delle Imprese del cd. “titolare effettivo”.