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Tax & Legal Insights

Proroga nomina Organo di controllo nelle Srl


19 Marzo 2020

Con il rinvio dei termini per la convocazione delle assemblee di approvazione del bilancio 2019 previsto dal Decreto Legge “Cura Italia”, slitta anche la scadenza per la nomina dell’organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata fissata dal Decreto Milleproroghe 2020, convertito in legge lo scorso 28/2/2020.

Quest’ultimo infatti era intervenuto prevedendo che le SRL che non avevano rispettato il precedente termine del 16 dicembre 2019 previsto dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, devono procedere con la  nomina “entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile”.

A tal riguardo, si ricorda che l’attuale versione dell’art. 2477, secondo comma, C.C. prevede che la nomina dell’organo di controllo o del revisore divenga obbligatoria per una SRL (oltre che nelle ipotesi in cui essa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti) se, per due esercizi consecutivi, risulti superato almeno uno dei seguenti limiti:

  • 4 milioni di euro di totale dell’attivo dello stato patrimoniale; 
  • 4 milioni di ricavi delle vendite e delle prestazioni;
  • 20 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

con la precisazione, che mentre ai fini della prima applicazione di tale disciplina era necessario avere riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza del termine del 16/12/2019 previsto inizialmente e, quindi, agli esercizi (solari) 2017 e 2018, ora a seguito della proroga, gli esercizi da verificare sono divenuti il 2018 e 2019.

Va altresì segnalato che, oltre alla convocazione dell’assemblea ordinaria per procedere con la predetta nomina, può rendersi necessario convocare anche l’assemblea straordinaria per la modifica dello Statuto nel caso lo stesso non sia in linea con le nuove disposizioni previste dal sopra citato art. 2477 c.c. 

Si evidenzia infine che il testo normativo sembra consentire ai soci di scegliere l’uno o l’altro organo (Sindaco Unico, Collegio Sindacale o Revisore), ma la dottrina non è concorde su questo aspetto.

Quel che è certo è che l’attività di revisione legale deve essere svolta, quindi:

  • in caso di nomina di un Sindaco o di un Collegio Sindacale allo stesso andrà attribuita anche l’attività di revisione;
  • in caso di nomina del solo Revisore vien meno il controllo di legalità, questione che la lettura della norma sembra consentire ma che molti commentatori trovano ingiustificata;
  • in caso di nomina di entrambi gli organi si soddisfa appieno, in una logica prudenziale, la previsione normativa.

Per un maggior approfondimento sui temi legati, in particolare, agli adeguamenti degli statuti, alle conseguenze dell’omessa nomina, nonché alla tipologia dell’organo di controllo, si rinvia alla nostra Nota Informativa n. 3/2020 Practice Corporate Governance.
 

Covid-19 Proroga nomina Organo di controllo nelle Srl
19 Marzo 2020
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