(D.L. 124/2019, art. 4)
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 24/12/2019 della L. 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019 viene riscritto l'art. 4 del Decreto citato relativo al nuovo obbligo di versamento delle ritenute negli appalti (si veda la nostra circolare n.6/2019).
La formulazione definitiva della norma prevede che il committente debba chiedere all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice la copia dei modelli F24 utilizzati per il versamento delle ritenute e che incorra in sanzioni nel caso in cui non li richieda o nel caso in cui, riscontrato un inadempimento dell'impresa, non sospenda il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa e/o non comunichi l'inadempimento riscontrato all'Agenzia delle Entrate competente entro 90 giorni.
Il versamento delle ritenute spetterà all'impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, senza possibilità di compensazione.
Secondo la nuova disposizione il committente deve quindi controllare il versamento delle ritenute e sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice se dall'attività di controllo svolta dovesse emergere un omesso o insufficiente versamento delle ritenute; il committente ha il diritto di trattenere i corrispettivi dovuti all’impresa appaltatrice fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio (con il limite di quanto non versato).
L’art. 17-bis comma 4 del D.Lgs. 241/1997 dispone che il committente inadempiente sia obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice per la violazione degli obblighi di:
La somma chiesta al committente si aggiunge alla sanzione irrogata per l’inadempimento dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice e non può essere pagata mediante compensazione nel modello F24.
Con la conversione in Legge l'ambito applicativo della norma è stato ridotto, sia con l’introduzione del limite economico del valore annuo delle opere o dei servizi commissionati, che deve essere superiore ad € 200.000, sia con la previsione che la nuova norma si applichi ai contratti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera presso la sede di attività del committente e con beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.
La norma si applica ai committenti che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi, che siano sostituti d’imposta e residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato. Sono esclusi dalla disciplina in esame i committenti che non hanno la qualifica di sostituti d’imposta, ad esempio le persone fisiche che non agiscono nell’ambito di attività imprenditoriali o professionali (c.d. “privati”).
La norma si applica dall’1/1/2020 anche ai contratti stipulati prima di tale data, se ancora in esecuzione. In vista della scadenza del termine del versamento delle ritenute il cui primo adempimento è previsto per il 17/2/2019, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.109/2019 ha comunicato il codice identificativo istituito per comunicare il versamento delle ritenute e fornito le istruzioni per la compilazione del modello F24. In particolare la citata Risoluzione fornisce le istruzioni per la compilazione del modello F24 da utilizzare per il versamento delle ritenute, precisando che occorre compilare i campi della sezione “Contribuente” indicando nel campo “codice fiscale” “il codice fiscale dell’impresa appaltatrice o affidataria ovvero dell’impresa subappaltatrice, tenuta al versamento” e nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” il codice fiscale del soggetto committente, unitamente al codice identificativo “09”, da riportare nel campo “codice identificativo”. Infine, viene precisato che tali modelli F24 saranno consultabili sia dal soggetto che ha effettuato il pagamento che dal committente tramite il cosiddetto “cassetto fiscale”.
La disapplicazione della norma è prevista laddove l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:
La sussistenza di tali requisiti dovrà essere attestata mediante una certificazione da consegnare al committente la quale sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate con una validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
Si evidenzia che la normativa introdurrà, seppur per un minor numero di soggetti rispetto a quelli inizialmente individuati, significativi impatti operativi in quanto dispone che “Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe (F24) e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
Risulta evidente che tale obbligo di comunicazione permetterà al committente anche di poter verificare il costo effettivo dell’appalto e i margini applicati dalla impresa appaltatrice.
Viene richiesto inoltre di redigere distinti modelli di pagamento F24 per ogni singolo appalto, prevedendo ad esempio che se un lavoratore, in un mese, è contemporaneamente occupato in tre appalti, la ritenuta fiscale complessivamente operata per lo stesso dovrà essere suddivisa tra tre modelli F24.
La norma aggiunge all’art. 17, comma 6, del D.P.R. 633/1972 la nuova lettera a-quinquies), in cui si prevede l’applicazione dell’inversione contabile alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.
Sono espressamente escluse dall’applicazione della disciplina sotto il profilo oggettivo:
Si prevede la possibilità di disapplicare il meccanismo dell’inversione contabile in presenza della certificazione messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate in precedenza citata.
Dal punto di vista soggettivo la disciplina non si applica alle agenzie per il lavoro disciplinate dal D.Lgs. 276/2003.
L’efficacia della norma che introduce la nuova fattispecie di reverse charge è demandata al rilascio di una specifica misura di deroga ex art. 395 della Direttiva 2006/112/CE da parte del Consiglio dell’Unione Europea.
Al momento rimangono diversi dubbi applicativi per i committenti e gli appaltatori interessati dall’applicazione di tale normativa, pertanto sono attesi diversi chiarimenti. La nuova normativa sugli appalti impone una revisione delle clausole contrattuali adottate dalle imprese per regolare tali contratti.
(D.L. 124/2019 artt.16 e 16-bis)
Si dispone che la trasmissione dell’esterometro (comunicazione delle operazioni transfrontaliere) va effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (in precedenza entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione/ricezione della fattura). Il primo invio interessato dal nuovo calendario sarà riferito alle operazioni dei primi tre mesi del 2020 che dovrà essere realizzato entro il 30/4/2020.
Presentazione dei modelli 730 - Nuovo termine dal 2021
A decorrere dal 2021, il termine ultimo di presentazione del modello 730 viene stabilito al 30 settembre, indipendentemente dalla modalità di presentazione (presentazione diretta, al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, ad un CAF-dipendenti o professionista abilitato).
Trasmissione telematica dei modelli 730 - Nuovi termini dal 2021
A decorrere dal 2021, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nonché i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale, devono trasmettere i modelli 730 all’Agenzia delle Entrate entro:
Entro gli stessi termini devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate anche i modelli 730-4 per l’effettuazione dei conguagli.
Presentazione dei modelli 730/2020
I modelli 730/2020, relativi al periodo d’imposta 2019, devono quindi ancora essere presentati entro il:
Trasmissione telematica dei modelli 730/2020
I modelli 730/2020, relativi al periodo d’imposta 2019, devono quindi ancora essere trasmessi in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
Consegna al contribuente della copia del modello 730 elaborato
Resta fermo che, prima della trasmissione telematica del modello 730 all’Agenzia delle Entrate, i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devono consegnare al contribuente la copia del modello 730 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3).
Effettuazione dei conguagli in capo al contribuente
Per effetto dei nuovi termini di trasmissione telematica dei modelli 730 e 730-4, dal 2021 vengono ridefinite anche le scadenze per l’effettuazione in capo al contribuente, da parte del sostituto d’imposta, dei conguagli (a debito o a credito) derivanti dai modelli 730.
Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione saranno infatti trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione (ovvero secondo mese successivo per i pensionati).
Analogamente, le somme risultanti a credito saranno rimborsate sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto d’imposta ha ricevuto il prospetto di liquidazione.
Dal 2021 viene stabilito al 16/3 il termine per:
Certificazioni Uniche non rilevanti per la precompilata
Rimane ferma la scadenza del 31/10 per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate.
Certificazioni relative al periodo d’imposta 2019
Le certificazioni relative al 2019 dovranno quindi ancora essere:
Dal 2021 viene prorogato al 16/3 il termine del 28/2 stabilito per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi.
Messa a disposizione della dichiarazione precompilata - Nuovi termini dal 2021 (dal periodo d’imposta 2020)
Conseguentemente, sempre dal 2021, il termine per la messa a disposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle Entrate viene differito dal 15/4 al 30/4.
Comunicazione dei dati relativi al periodo d’imposta 2019
Le comunicazioni in via telematica dei dati relativi al periodo d’imposta 2019 devono quindi ancora essere effettuate entro:
(D.L. 124/2019)
Si riportano le ulteriori novità fiscali introdotte dalla conversione del D.L. 124/2019.
La legge di conversione al Decreto attenua il regime sanzionatorio previsto nel caso di preventivo blocco del modello F24 contenente compensazioni disposto, nelle situazioni di rischio, dall’Agenzia delle Entrate (si veda la nostra circolare n. 6/2019); in particolare in luogo della sanzione di € 1.000, si prevede, per ciascuna delega non eseguita:
Si segnale infine che con la Risoluzione 110/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle modalità e alle procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d’imposta. Nella tabella allegata alla Risoluzione sono indicati, nell'ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di € 5.000.
E’ stato abrogato il comma 1-bis dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 che limitava l’applicazione del ravvedimento; viene ora estesa la possibilità di eseguire il ravvedimento operoso a tutti i tributi senza limitazioni temporali, entro, quindi, i termini di decadenza per la notifica dell’atto impositivo.
Ciò vale, in particolar modo, per i tributi locali e per tutte le entrate che hanno natura tributaria, come i contributi consortili.
In precedenza, il ravvedimento operoso, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, doveva avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dell’anno in cui è stata commessa la violazione o entro l’anno dalla violazione stessa.
Rimane fermo che, per i tributi diversi da quelli amministrati dall’Agenzia delle Entrate, dai tributi doganali e dalle accise, il ravvedimento operoso rimane inibito dall’inizio di un controllo fiscale, ad esempio dalla notifica di un questionario o da un accesso.
Viene differito dall’1/1/2020 all’1/7/2020 l’avvio della “lotteria degli scontrini”.
La Legge di conversione ha soppresso la disposizione che prevedeva una sanzione in capo ai soggetti che rifiutano il pagamento con carte di debito e credito.
E’ confermato il credito d'imposta sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici effettuati da privati. Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a € 400.000.
Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:
In sede di conversione è prevista l’estensione del credito in esame anche alle commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 17)
Viene introdotto il comma 1-bis all’art. 17 prevedendo che, in luogo dell’attuale scadenza trimestrale, il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato con cadenza semestrale (entro il 16/6 e il 16/12 di ciascun anno) nel caso in cui quanto dovuto non superi la soglia annua di € 1.000.
In sede di conversione è stato previsto che l’aliquota IVA ridotta del 4% è applicabile anche agli autoveicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera a), c) e f), D.Lgs. 285/1992 (autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo e per trasporti specifici) di cilindrata fino a 2.000 cc se con motore a benzina o ibrido, e a 2.800 cc se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico (in precedenza fino a 2.000 cc se con motore a benzina, e a 2.800 cc se con motore diesel) ceduti:
Analogamente sono state modificate:
Viene esteso anche agli anni 2019 e 2020 la possibilità, per le imprese/lavoratori autonomi, di compensare, utilizzando il modello F24 “crediti PPAA”, le somme riferite a cartelle esattoriali -con riferimento ai carichi affidati all’Agente della Riscossione entro il 31/10/2019-, con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.
(D.L. 124/2019, art.32-quater)
Secondo l'art. 32-ter del D.L. 124/2019 convertito, gli utili corrisposti alle società semplici "si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale". La norma fa riferimento esclusivamente agli utili corrisposti alla società semplice dalle società ed enti residenti e non anche dalle società ed enti non residenti. Pertanto:
(D.L. 124/2019, art. 39)
In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche alle sanzioni previste dal testo originario del Decreto. Merita evidenziare, anzitutto, che non è stata confermata la riduzione delle soglie (rispettivamente € 100.000 e € 150.000) della rilevanza penale dell’omesso versamento di ritenute dovute / certificate e dell’IVA che pertanto rimangono fissate rispettivamente a € 150.000 e € 250.000.
Per quanto riguarda, invece, le ulteriori modifiche si riportano qui di seguito le tabelle già utilizzate nella precedente nostra circolare n.6/2019 con le integrazioni rese necessarie dalla legge di conversione:
Oltre che nei casi sopra visti, la confisca allargata troverà applicazione anche nelle ipotesi di:
Sempre in tema di responsabilità amministrativa degli enti la legge di conversione ha stabilito che se l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di 1/3; inoltre, sono applicabili le seguenti sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/2001:
Viene confermato il comma che prevede che tutte le suddette disposizioni entreranno in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione; inoltre, quanto alla “confisca allargata” il Legislatore ha precisato che la stessa trova applicazione esclusivamente alle condotte poste in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.
(D.M. 12/12/2019)
Dall’1/1/2020 il tasso di interesse legale passa dallo 0,8% allo 0,05% in ragione d’anno. La modifica introdotta peraltro assume rilevanza:
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