Con la conversione in legge del Decreto Crescita sono state apportate diverse modifiche alle normative già commentate nelle nostre circolari nn. 3/2019 e 4/2019. Si riportano di seguito le novità più significative.
Sono state nuovamente modificate le percentuali di deducibilità dal reddito di impresa e di lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali (si veda nostra circolare n. 4/2019). In particolare le aliquote di deducibilità sono stabilite come segue:
Analoghe percentuali di deducibilità operano per l'IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l'IMIS della Provincia autonoma di Trento.
Resta ferma, invece, l'indeducibilità dell'imposta ai fini IRAP.
Viene modificato l'art. 26 del TUIR, secondo cui in linea di principio i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo dei soggetti che ne sono titolari a prescindere dalla effettiva percezione. Pertanto, anche ove il conduttore non paghi il canone, il locatore è tenuto a dichiarare i redditi da locazione da essi scaturenti. Tale regola subisce, però, un'eccezione per i contratti di locazione di immobili abitativi. Infatti, l'art. 26 del TUIR, come finora vigente, prevede che, ove il conduttore di un immobile abitativo non paghi i canoni di locazione dovuti al locatore, quest'ultimo è tenuto a dichiararli ugualmente fino a che non giunga a conclusione il procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. La legge di conversione modifica proprio tale parte della norma sostituendo il riferimento alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto con un riferimento alternativo a:
In tal modo, il contribuente/locatore che non abbia percepito canoni di locazione potrà usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente.
Inoltre, viene aggiunta nell'art. 26 del TUIR la disposizione secondo cui, ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d'imposta di riferimento e percepiti in periodi d'imposta successivi si applica la tassazione separata di cui all'art. 21 del TUIR, con le regole previste per i redditi conseguiti a titolo di rimborso di imposte, o di oneri dedotti dal reddito complessivo ovvero per i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta precedenti.
Di conseguenza per tali redditi l'imposta è determinata applicando all'ammontare percepito l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui essi sono percepiti.
La disposizione si applica ai contratti stipulati dall'1/1/2020. Viene precisato, infine, che per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della nuova norma, resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare.
In sede di conversione è stata resa più graduale la riduzione dell’aliquota prevista dalla c.d. “mini-IRES” con riferimento alla quota parte di redditi agevolati dalla normativa (si vedano le nostre circolari nn. 2/2019 e 4/2019).
Pertanto, a regime (ovvero, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2022), l’IRES è ridotta di 4 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata sconta, quindi, l’aliquota del 20%). In via transitoria, la riduzione è pari:
Le disposizioni attuative dell’agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2019.
L'art. 7 del D.L. 34/2019 convertito prevede che, dall’1/5/2019 e fino al 31/12/2021 (si veda la nostra circolare n. 4/2019) le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa (€ 200 ciascuna), per i trasferimenti, anche esenti da IVA:
Per gli interventi di riqualificazione energetica ed antisismici, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni spettanti, il contribuente d’intesa con il fornitore può optare per uno sconto sul corrispettivo dovutogli (si veda la nostra circolare n. 4/2019).
Lo sconto:
In sede di conversione del D.L. 34/2019 è stata inserita la disposizione che consente al fornitore che ha effettuato gli interventi di cedere a sua volta il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, mentre questi ultimi non possono cedere ulteriormente il credito. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 660057/2019 ha stabilito le articolate modalità attuative delle nuove disposizioni.
A decorre dal 30/6/2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 34/2019) anche i soggetti beneficiari della detrazione IRPEF spettante per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici ai sensi della lettera h) dell'art. 16-bis comma 1 del TUIR possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi (si vedano le nostre circolari nn. 5/2017, 3/2018 e 3/2019). Per tali interventi non è possibile applicare lo sconto sul corrispettivo.
Il fornitore dell'intervento può cedere a suo volta il credito ai propri fornitori di beni e servizi. Questi ultimi, non possono cedere ulteriormente il credito. In ogni caso, rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 660057/2019 ha stabilito le articolate modalità attuative delle nuove disposizioni.
In riferimento al credito d’imposta riconosciuto per le PMI che partecipano a fiere internazionali (si veda la nostra circolare n. 3/2019), in sede di conversione in legge del citato Decreto:
Si ricorda che, con apposito decreto saranno stabilite le disposizioni attuative dell’agevolazione, che definirà, altresì, l’elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, che si svolgono in Italia o all’estero, per cui è ammesso il credito di imposta.
In sede di conversione del Decreto, gli incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici ed ibridi introdotti Legge di bilancio 2019 (si veda la nostra circolare n. 1/2019), previsti nel caso in cui si proceda alla rottamazione di veicolo euro 1, 2 o 3, sono stati estesi a tutte le moto e i ciclomotori (anche oltre 11 kw di potenza) ed alle microcar.
Pertanto, tale contributo, pari al 30% del prezzo di acquisto (fino ad un massimo di € 3.000) è previsto:
Con il D.M. 7/5/2019, pubblicato sulla G.U. 5/7/2019 n. 156, sono state definite le nuove disposizioni attuative delle agevolazioni fiscali riconosciute dall’art. 29 del D.L. 179/2012 e dall’art. 4 del D.L. 3/2015 ai soggetti che effettuano investimenti in start-up innovative e in PMI innovative (si vedano le nostre circolari nn. 7/2012, 1/2017, 6/2017 e 1/2019).
Il Decreto disciplina le modalità di accesso agli incentivi fiscali per gli investimenti in start-up e PMI innovative, effettuati sia da persone fisiche sia da persone giuridiche, definendo gli ambiti di applicazione degli incentivi e le definizioni di start-up e PMI innovativa.
Tali disposizioni rileverebbero, quantomeno con riferimento alla misura dell’agevolazione, solo per il 2017 e il 2018, considerando che per il 2019 è stato previsto dalla L. 145/2018 un aumento dal 30% al 40% della misura dell’agevolazione (seppur subordinata all’autorizzazione da parte della Commissione Europea).
Le agevolazioni si applicano:
Gli investimenti agevolabili sono:
Le agevolazioni non si applicano, tra l’altro, nel caso di investimenti in start-up o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:
Per quanto riguarda le agevolazioni fiscali, viene previsto che:
Per i soci di snc e sas l’importo per il quale spetta la detrazione è determinato in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e il suddetto limite si applica con riferimento al conferimento in denaro effettuato dalla società.
Tali agevolazioni spettano fino ad un ammontare complessivo dei conferimenti ammissibili non superiore a € 15.000.000 per ciascuna start-up innovativa o PMI innovativa ammissibile, rilevando per il calcolo tutti i conferimenti agevolabili ricevuti nei periodi d’imposta di vigenza del regime agevolativo.
È possibile il riporto dell’agevolazione incapiente nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
Con riferimento al credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici (anche on line) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (si vedano le nostre circolari nn. 6/2017, 2/2018, 3/2018 e 2/2019), a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 59/2019, il nuovo comma 1-bis dell’art. 57-bis del D.L. 50/2017 prevede che:
In sede di conversione del Decreto Crescita viene previsto che:
A decorrere dal 24/05/2019 è stato innalzato da € 100 ad € 400 l'ammontare complessivo ammesso per l'emissione delle fatture “semplificate”, ai sensi dell'art. 21-bis comma 3 del D.P.R. 633/1972 (fatture nelle quali è necessario indicare solo una parte dei dati richiesti dall’art. 21 del D.P.R. 633/1972).
Rimangono invariate le restanti disposizioni dell'art. 21-bis del D.P.R. 633/1972 (es. il divieto di utilizzo della fattura semplificata in relazione alle cessioni intracomunitarie e alle operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità di cui all'art. 21 comma 6-bis lettera a) del D.P.R. 633/1972).
Con la modifica dell’art. 5, comma 4-ter del D.L. 70/1988, è prevista la possibilità, per i soggetti passivi IVA, di cedere i crediti IVA maturati in sede di liquidazione trimestrale, qualora sussistano i requisiti per la richiesta di rimborso ex art. 38-bis del D.P.R. 633/1972.
La normativa precedente riconosceva, infatti, la sola cedibilità dei crediti IVA emergenti dalla dichiarazione annuale.
La nuova disposizione si applica ai crediti per i quali è chiesto il rimborso a decorrere dall’1/1/2020.
È stata approvata in via definitiva il 30/7/2019 la Legge di Delegazione Europea 2018 che attribuisce al Governo il compito di recepire la direttiva 2017/2455/UE, la quale modifica i criteri di territorialità IVA per le prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi nei confronti di "privati". La normativa ha la finalità di ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle microimprese che sono stabilite in uno Stato membro e prestano occasionalmente servizi elettronici (o di telecomunicazione o teleradiodiffusione) in altri Stati membri della UE, diversi dal luogo in cui dette imprese sono stabilite ai fini IVA.
La Direttiva, che doveva essere recepita entro il 31/12/2018, in virtù del c.d. “principio dell’efficacia diretta” è comunque da ritenersi efficace dall'1/1/2019 e prevede che:
La Direttiva in argomento costituisce una deroga rispetto al criterio generale di territorialità IVA dei servizi elettronici B2C, tale per cui l’imposta è dovuta nello Stato del committente (fatta salva la possibilità di avvalersi, a determinate condizioni, del MOSS al fine di assolvere il tributo, si vedano le nostre circolari nn. 6/2014 e 4/2015).
La nuova misura dà la facoltà, dunque, ai prestatori che operano in ambito UE di non doversi identificare nei diversi Stati dell’Unione dove i servizi sono effettivamente “consumati” da parte dei privati committenti.
La Direttiva estende l’utilizzo del MOSS anche ai soggetti passivi extra Ue registrati ai fini IVA in uno Stato membro della UE (o in più Stati).
Le novità introdotte dalla Direttiva 2017/2455/UE interessano principalmente le prestazioni di servizi elettronici. Ad esempio, possono applicare l’imposta nello Stato di stabilimento i soggetti passivi che forniscono:
L’articolo 6, comma 3-bis, conferisce efficacia retroattiva espressa alla disciplina sanzionatoria più favorevole, introdotta dalla Legge di bilancio 2018, prevista nel caso di applicazione dell’IVA in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore (si veda la nostra circolare n. 2/2018).
Per effetto delle modifiche in esame, la sanzione in misura fissa, compresa fra € 250 ed € 10.000, e il diritto a mantenere la detrazione - salvo frode fiscale - si applicano anche ai casi antecedenti l’1/1/2018.
Con il Provvedimento n. 660061 del 31/7/2019 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità per l’espletamento degli obblighi comunicativi gravanti in capo ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza tramite mercati virtuali, interfacce elettroniche, piattaforme digitali o portali.
Il Provvedimento ha fornito le seguenti definizioni.
Per “soggetti passivi” si intendono “i soggetti, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica”.
Per “fornitore” si intende la “persona fisica o ente, residente o non residente nel territorio dello Stato, che, agendo nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni, effettua le vendite a distanza”.
Per “vendite di beni a distanza” si intendono:
Per “interfaccia elettronica” utilizzata per facilitare le vendite a distanza s'intendono “mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi, residenti o non residenti nel territorio dello Stato”.
Il termine “facilita” designa “l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore, che vende beni tramite l'interfaccia elettronica, di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni a tale acquirente tramite detta interfaccia elettronica.
In tale contesto sono ricompresi i casi in cui l'interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente:
i. alla determinazione delle condizioni generali in base alle quali è effettuata la cessione di beni;
ii. alla riscossione presso l'acquirente del pagamento effettuato;
iii. all'ordinazione o alla consegna dei beni.
Al contrario, non si considera che l'operatore faciliti la vendita quando lo stesso effettui unicamente una delle operazioni seguenti:
i. il trattamento dei pagamenti in relazione alla cessione di beni;
ii. la catalogazione o la pubblicità di beni;
iii. il reindirizzamento o il trasferimento di acquirenti verso altre interfacce elettroniche in cui sono posti in vendita beni, senza ulteriori interventi nella cessione”.
I nuovi obblighi informativi dovrebbero essere limitati alle operazioni in cui il fornitore è distinto dal gestore della piattaforma.
I contribuenti interessati dovranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate, attraverso i servizi telematici (Entratel/Fisconline), per ciascun trimestre dell'anno solare, i seguenti dati relativi a ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre di riferimento:
La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre e la prima comunicazione dei dati dovrà essere effettuata entro il 31/10/2019.
La comunicazione da inviare entro il prossimo 31 ottobre dovrebbe complessivamente avere ad oggetto:
L’articolo 4-decies del Decreto Crescita, introdotto dalla legge di conversione, introduce una disposizione di interpretazione autentica dell’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, in materia di ravvedimento operoso.
Il citato articolo 13 prevede che la sanzione sia dovuta in misura ridotta, per importi specificatamente indicati in relazione a ciascun tributo, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza. Ai fini del regolare ravvedimento è necessario che il pagamento delle imposte, sanzioni e interessi sia congruo e avvenga nei termini previsti dalla legge in riferimento ai singoli tributi.
La disposizione in argomento, tuttavia, non chiarisce quale potesse essere la sorte dei versamenti parziali e quale fosse la sanzione da applicare in presenza di versamenti insufficienti.
La nuova norma contenuta nel D.L. 34/2019, stabilendo che è consentito avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso anche in caso di versamento parziale delle imposte dovute, purché il pagamento complessivo avvenga nei tempi prescritti dalla legge, ha colmato le lacune di carattere interpretativo.
In particolare ha chiarito che:
Per espressa previsione legislativa le disposizioni in commento si applicano solamente ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
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