(D.L. 124/2019, art. 3 commi 1-3, 5, 6 e art. 2)
Sono riviste le modalità di utilizzo in compensazione dei crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019, quindi da quelli emergenti dai modelli dichiarativi 2020.
In particolare:
In pratica, anche per i contribuenti non titolari di partita IVA l’utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni diventa un obbligo generalizzato, mentre prima era previsto solo in caso di modelli F24 “a saldo zero” o di particolari crediti d’imposta agevolativi;
Viene inoltre prevista, a decorrere dalle deleghe di pagamento presentate da marzo 2020, una sanzione nei confronti del contribuente per il quale l’Agenzia delle Entrate, ravvisando profili di rischio, ha preventivamente bloccato il modello F24 contenente compensazioni disponendone lo scarto. Detta sanzione, che non ammette il cumulo giuridico né alcuna forma di definizione agevolata, ammonta ad € 1.000 per ciascuna delega di pagamento scartata e viene contestata mediante cartella di pagamento, con diretta iscrizione a ruolo. Ove il contribuente paghi la sanzione entro 30 giorni dall’apposita comunicazione inviata dall’Agenzia delle Entrate, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita. In ogni caso, il contribuente può far presente all’Agenzia delle Entrate elementi valutati erroneamente o non considerati.
Si precisa infine che è esclusa la possibilità di compensazione per i contribuenti a cui sia stato notificato il Provvedimento ex art. 35, comma 15-bis, del D.P.R. 633/1972:
Di seguito si riepilogano le modalità di presentazione dei modelli F24 (ovvero quando diviene necessario l’utilizzo dei servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate) per i soggetti titolari, e non, di partita IVA in relazione ai crediti maturati prima e dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2019:
(D.L. 124/2019)
Il D.L. 124/2019 ha introdotto le seguenti novità in materia di imposte indirette.
L'art. 14 del Decreto in esame stabilisce la memorizzazione dei file delle fatture elettroniche e di tutti i dati in esse contenuti, sino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello della dichiarazione cui i documenti si riferiscono o fino alla definizione di eventuali giudizi.
È prevista la memorizzazione integrale dei dati contenuti nei file, ivi compresi, quindi, quelli riguardanti la natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell'operazione di cui all'art. 21 comma 2 lettera g) del D.P.R. 633/1972. Tali dati avrebbero dovuto essere cancellati in caso di mancata adesione del contribuente al servizio di consultazione delle fatture elettroniche.
I dati memorizzati potranno essere utilizzati:
La Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate sono tenute ad adottare "idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati", sentito il Garante della privacy. In merito si evidenzia che lo stesso Garante ha evidenziato che:
Il Decreto estende l’obbligo di esibizione all’Agenzia delle Entrate della documentazione atta a verificare l’esistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi per l’immatricolazione o la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi (anche nuovi) senza preventivo pagamento dell’IVA anche agli acquisti di provenienza comunitaria effettuati da soggetti “privati consumatori” (non agenti nell’esercizio di imprese, arti o professioni).
Gli esiti del controllo operato saranno trasmessi al Dipartimento per i trasporti ai fini dell’immatricolazione del veicolo, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettere b) e c) del D.M. 26/3/2018. I termini e le modalità della verifica saranno stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, l’Agenzia delle Entrate comunicherà telematicamente all’interessato l’importo dovuto, la sanzione ridotta a un terzo (ex art. 13 D.Lgs. 471/1997) e gli interessi.
L’Agenzia delle Entrate procederà all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme dovute, nell’ipotesi in cui i soggetti interessati non provvedano al versamento delle stesse entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Il Decreto in oggetto ha adeguato la normativa IVA nazionale relativa alla generalità delle prestazioni didattiche alla sentenza della Corte di Giustizia UE 14/3/2019, causa C-449/17. Conseguentemente, è stata introdotta a decorrere dall'1/1/2020 la limitazione del regime di esenzione IVA ex art. 10 comma 1 n. 20) D.P.R. 633/1972 attualmente previsto per la generalità delle prestazioni didattiche, alle sole "prestazioni di insegnamento didattico o universitario".
La sentenza precisa che il regime di esenzione IVA riguarda soltanto l'educazione dell'infanzia o della gioventù, l'insegnamento scolastico o universitario, la formazione o la riqualificazione professionale, nonché le prestazioni di servizi e le cessioni di beni con essi strettamente connesse, effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili, nonché le lezioni impartite da insegnanti a titolo personale e relative all'insegnamento scolastico o universitario.
La modifica normativa interessa, altresì, le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica: contrariamente a quanto avvenuto in passato, le prestazioni di insegnamento della guida automobilistica volte all’ottenimento delle patenti B e C1, sono da ritenersi imponibili ai fini IVA (sono da considerarsi, al contrario, esenti da IVA le prestazioni didattiche che consentono di sostenere l’esame per patenti di altra categoria in quanto rientranti nella nozione di “formazione professionale”).
(D.L. 124/2019)
Si riportano le ulteriori novità fiscali introdotte dal Decreto in esame.
Viene disciplinato l’accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente. In particolare, le norme vietano esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione.
Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato ed in particolare:
In deroga alla disciplina generale, le sanzioni per la violazione del divieto di compensazione nell’accollo tributario sono irrogate entro l’ottavo anno successivo alla presentazione della delega di pagamento (in luogo di cinque anni dalla violazione normalmente previsti).
In ogni caso, è demandata a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate l’individuazione delle ulteriori disposizioni attuative.
Viene riconosciuto un credito d'imposta sulle commissioni addebitate per i pagamenti elettronici effettuati da privati. Possono beneficiare dell'agevolazione gli esercenti attività di impresa, arte o professioni che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi non superiori a € 400.000.
Il credito d'imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate:
L'agevolazione si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti degli "aiuti de minimis".
Tale credito d’imposta:
La “lotteria degli scontrini” prenderà avvio a partire dall’1/1/2020.
Nell’ambito della stessa, i soggetti che effettuano acquisti di beni o servizi in veste di privati consumatori potranno partecipare all’estrazione a sorte di premi, purché l’acquisto sia effettuato presso esercenti che trasmettono in via telematica i dati dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 127/2015.
All’atto dell’acquisto:
Il Decreto stabilisce che i premi attribuiti nell’ambito della lotteria:
L’art. 20 del Decreto fiscale introduce una specifica sanzione amministrativa da € 100 a € 500 per gli esercenti che “ostacolano” il funzionamento della c.d. “lotteria degli scontrini”:
Alla suddetta sanzione viene esclusa, inoltre, la possibilità di applicare il c.d. “cumulo giuridico” di cui all’art. 12 del D.Lgs. 472/1997.
Per il periodo compreso tra l’1/1/2020 e il 30/6/2020, la sanzione amministrativa non si applica ai soggetti che, temporaneamente, assolvono l’obbligo di memorizzazione dei corrispettivi di cui all’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 127/2015 mediante il registratore di cassa già in uso ovvero ricevuta fiscale e che, pertanto, non sono dotati di strumenti idonei alla memorizzazione elettronica o alla trasmissione telematica dei corrispettivi (registratori telematici).
Allo scopo di favorire l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili per gli acquisti effettuati da parte di privati consumatori, si prevede l’istituzione di premi speciali qualora il pagamento delle operazioni avvenga mediante strumenti che consentono il pagamento elettronico. Sono altresì previsti premi anche per gli esercenti che certificano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi utilizzando gli strumenti telematici per la memorizzazione e l'invio dei corrispettivi giornalieri.
Tali premi verranno istituiti con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, e verranno attribuiti, mediante estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie, sia ai privati consumatori (acquirenti), sia agli esercenti che hanno certificato l’operazione memorizzando in via elettronica e trasmettendo in via telematica i dati dei corrispettivi.
I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso “carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito”; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.
A decorrere dall’1/7/2020, la “mancata accettazione” di pagamenti tramite carte di pagamento, di qualsiasi importo, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sarà punita con la sanzione amministrativa di € 30, aumentati del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.
Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/1981 che, peraltro, escludono espressamente l’applicazione di sanzioni in misura ridotta.
Vengono stanziate risorse destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Oggetto dell’agevolazione sono gli investimenti effettuati dal 27/10/2019 al 30/9/2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.
L'entità dei contributi, compresa tra un minimo di € 2 mila e un massimo di € 20 mila per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione. Le disposizioni attuative sono demandate ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
(Provvedimento Agenzia Entrate 30/10/2019 n. 738239 e D.L. 124/2019 art. 15)
(D.L. 124/2019, art. 18, comma 1)
Viene disposto un progressivo abbassamento del limite riferito al divieto di trasferimento di denaro contante (e di titoli al portatore) in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (privati o operatori economici - si veda la nostra circolare n. 1/2016):
Il limite all’utilizzo del denaro contante, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati.
Varia altresì la disciplina sanzionatoria, in quanto per le violazioni commesse e contestate:
(D.L. 124/2019, art. 4, commi 1-2)
Con l’intento di tutelare l’Erario viene introdotto l’art. 17-bis nel D.Lgs. 241/1997 che, disponendo una deroga al precedente art. 17 comma 1, ripartisce tra committente e imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici gli adempimenti per il versamento delle ritenute fiscali dovute in relazione alle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione dell’opera o del servizio, al fine di garantirne il versamento.
Le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dall’1/1/2020.
Sinteticamente l’articolato impianto normativo prevede quanto segue.
Le nuove disposizioni si applicano ai committenti che sono residenti in Italia ai fini delle imposte dirette e che rivestono la qualifica di sostituti d’imposta.
L’obbligo si applica alle ritenute fiscali (a titolo di IRPEF e relative addizionali) operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti al personale impiegato “nell’esecuzione dell’opera o del servizio”. Come chiarito dalla Relazione illustrativa al Decreto “l’ambito applicativo non è limitato esclusivamente ai contratti di appalto, dovendo intendersi ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da parte dell’impresa appaltatrice”.
Almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per il versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice deve fornire al committente:
L’impresa appaltatrice o affidataria che, entro la scadenza per fornire la provvista abbia maturato il diritto a percepire corrispettivi, può chiedere al committente che tali corrispettivi vengano utilizzati in compensazione per il versamento delle ritenute.
L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice è responsabile:
Il committente:
Il committente è responsabile:
In caso di inadempimento, è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni attività di recupero del credito fino al momento in cui non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Entro 5 giorni dal versamento delle ritenute, il committente ne dà comunicazione a mezzo PEC all’impresa appaltatrice o affidataria e subappaltatrice, la quale, ove non l’abbia ricevuta, deve informare l’Agenzia delle Entrate competente.
Nel caso in cui l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice entro 90 giorni da eventuali inadempimenti fornisca la provvista o chieda la compensazione con i corrispettivi maturati e trasmetta i dati necessari al committente, lo stesso verserà le somme e, su richiesta del soggetto che ha effettuato le ritenute, perfezionerà il ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 472/1997 addebitandogli gli interessi e le sanzioni versate.
L’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, previo rilascio di apposito certificato che attesti il possesso dei requisiti di seguito indicati, ha la facoltà di disapplicare la nuova disciplina provvedendo direttamente al versamento delle ritenute fiscali, se, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma in analisi, è previsto il rilascio di un certificato che attesti il ricorrere delle cause di esclusione secondo modalità che verranno indicate con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Il comma 15 del nuovo art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997 stabilisce che, in deroga al precedente art. 17 comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici è esclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori maturati:
Nella fattispecie in esame, non si ha quindi alcun trasferimento in capo al committente dell’obbligo di versamento dei contributi relativi all’INPS o ad altro ente previdenziale obbligatorio, nonché dei premi INAIL, relativi ai dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, obbligo che rimane in capo al datore di lavoro (impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice), il quale dovrà provvedervi senza però poter effettuare alcuna compensazione nel modello F24.
Le violazioni degli obblighi previsti dalla nuova disciplina è punita con le sanzioni penali e amministrative in vigore.
(Decreto MISE 30/8/2019 )
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto MISE che apporta modifiche al regime agevolativo per le start-up innovative. La riforma mira a semplificare ed accelerare le procedure di accesso, concessione e erogazione delle agevolazioni, attraverso l’aggiornamento delle modalità di valutazione delle iniziative e di rendicontazione delle spese sostenute dai beneficiari. Tra le novità più significative, l’innalzamento del limite massimo di finanziamento concesso, che passa dal 70% all’80% delle spese ritenute ammissibili.
Il decreto ministeriale modifica innanzitutto la definizione di visto Start Up e di organismo di ricerca e prevede ammissibile alle agevolazioni i piani di impresa caratterizzati da un significativo contenuto tecnologico e innovativo, mirati allo sviluppo di prodotti, servizi o soluzioni nel campo dell’economia digitale, dell’intelligenza artificiale, della blockchain e dell’internet of things, finalizzati alla valorizzazione economica dei risultati del sistema della ricerca pubblica e privata.
Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i piani d'impresa devono prevedere spese, al netto dell'IVA, di importo non superiore ad € 1.500.000 e non inferiore a € 100.000.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a:
Il Decreto prevede inoltre una serie di spese non ammissibili e le specifiche modalità di erogazione del finanziamento agevolato.
Il MISE dovrà aggiornare la propria circolare esplicativa al fine di recepire le modifiche di cui al presente decreto. Fatti salvi i provvedimenti già adottati, la nuova disciplina entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della suddetta circolare aggiornata.
(D.L. 124/2019, art. 39)
L’art. 39 del D.L. 124/2019 inasprisce le pene per i reati tributari e abbassa alcune soglie di punibilità; introduce inoltre, in caso di condanna (o patteggiamento della pena), la c.d. “confisca allargata” che comporterà la confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito.
La medesima disposizione modifica, altresì, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per prevedere specifiche sanzioni amministrative quando il reato di dichiarazione fraudolenta è commesso a vantaggio dell’ente.
Nelle tabelle che seguono si evidenziano le novità legislative mettendole a confronto la normativa vigente:
Oltre che nei casi sopra visti, la confisca allargata troverà applicazione anche nelle ipotesi di:
Da ultimo si precisa che tutte le suddette disposizioni entreranno in vigore solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del D.L. 124/2019.
(D.L. 124/2019, art. 37)
L’art. 37 del D.L. 124/2019 posticipa dal 31/7/2019 al 30/11/2019 le seguenti scadenze:
il termine per il pagamento in unica soluzione, ovvero della prima rata, del quantum residuo dovuto dai soggetti aderenti alla rottamazione-bis, originariamente esclusi dalla rottamazione ter e successivamente riammessi all’agevolazione per effetto del D.L. 135/2018.
(D.L. 124/2019, artt. 26-31 )
Diverse novità vengono introdotte in relazione alla tassazione e gestione del settore dei giochi e apparecchi da intrattenimento; novità riguardanti principalmente:
(D.L. 124/2019, artt. 5-8, 10-12)
Diverse norme vengono introdotte, con decorrenze differenziate, per contrastare i fenomeni evasivi che si registrano nel campo delle accise e dei carburanti; norme qui di seguito sintetizzate:
Copyright ©2021 Adacta Studio Associato - Privacy Policy