Ulteriore rateizzazione dei versamenti tributari e contributivi sospesi
(D.L. 104/2020, art. 97)
I soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (si veda la nostra Tax & Legal Alert COVID-19 del 22/5/2020 paragrafo 4) relativi ai versamenti fiscali e contributivi (tra cui IVA, ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai contributi previdenziali, premi INAIL) possono effettuarli, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione:
- in un’unica soluzione entro il 16/9/2020;
- oppure mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16/9/2020.
Il versamento del restante 50% può essere effettuato mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16/1/2021. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione ai sensi del D.L. 34/2020, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 16/9/2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16/9/2020.