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Tax & Legal Insights

Altre misure di sostegno a carattere finanziario


2 Aprile 2020

Con il D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) sono state disposte misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19). Di seguito vengono analizzate ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario rispetto a quelle già oggetto di precedenti informative.

1.    Moratoria Governativa a Sostegno finanziario alle PMI 

(D.L. 18/2020, art. 56)

Con l’art. 56 del DL 18/2020 viene disposta una moratoria straordinaria fino al 30/9/2020 su aperture di credito, mutui, leasing e altri finanziamenti volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l’epidemia da Coronavirus. 

Moratoria sui finanziamenti, mutui e leasing 

In particolare, viene previsto che: 

  • le aperture di credito accordate “sino a revoca” e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30/9/2020;
  • i contratti di prestito non rateale con scadenza anteriore al 30/9/2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30/9/2020 alle medesime condizioni; 
  • è sospeso fino al 30/9/2020 il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30/9/2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, e il relativo piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che garantiscano l’assenza di nuovi e maggiori oneri per le parti. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

In proposito, nella Circolare del 24/3/2020, l’ABI ha chiarito che:

  • il riferimento agli “elementi accessori” riguarda tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra i quali, in particolare, garanzie e assicurazione (nonché i contratti in derivati);
  • anche le rate in scadenza il 30/9/2020 rientrano nel periodo di sospensione e non dovranno, quindi, essere pagate.
Ambito soggettivo
La moratoria trova applicazione in relazione alle micro, piccole e medie imprese, aventi sede in Italia.
Sono definite micro, piccole e medie imprese dalla Raccomandazione della Commissione Europea 6/5/2003 n. 2003/361/CE, le imprese che:
  • hanno meno di 250 occupati e
  • hanno un fatturato annuo non superiore a € 50 milioni, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a € 43 milioni.
Come chiarito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la moratoria trova applicazione anche ai lavoratori autonomi:
  • titolari di partita IVA;
  • iscritti agli Ordini o senza Albo;
  • aventi sede in Italia.

Come precisato dal suddetto Ministero:

  • deve trattarsi di imprese/lavoratori autonomi in bonis ovvero che non presentano esposizioni classificate a  sofferenza o inadempienza probabile;
  • non possono accedere alla moratoria anche le imprese che abbiano rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.
Ambito oggettivo
La norma trova applicazione in relazione alle esposizioni debitorie:
  • nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia;
  • “per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti”, l’ammontare dell’esposizione oggetto di moratoria viene determinata  alla data del 29/2/2020 o, se superiore, al 17/3/2020 ;
  • per gli altri prestiti rateali (mutui, finanziamenti e leasing) si applica alle rate a scadere dopo il 17/3/2020;
  • su richiesta della banca è possibile richiedere la garanzia del Fondo per le PMI, gestito da MCC, al 33% a mitigazione del maggiore rischio di credito derivante dalla concessione.

Condizioni di applicazione della moratoria

Per ottenere la moratoria è necessario che i soggetti interessati inviino alle banche o agli intermediari finanziari un’apposita “comunicazione”:

  • mediante PEC, oppure attraverso altre modalità che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa;
  • corredata da una autocertificazione relativa al fatto: 1) di possedere la qualifica di PMI e 2) di aver subito, quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19, carenze di liquidità in via temporanea.

Trattandosi di una “comunicazione” e non di una “istanza”, le banche saranno tenute ad accettare le comunicazioni di moratoria che rispettino i requisiti, e non dovranno verificare la veridicità delle autocertificazioni. In ogni caso, un’eventuale autocertificazione mendace sarà passibile di sanzione ai sensi del D.P.R .445/2000.

Trattandosi di una agevolazione prevista dalla legge, non comporta di per sé stessa la variazione del merito creditizio.

In allegato si riporta un facsimile di comunicazione, corredata dall’autocertificazione da utilizzare per la moratoria; occorre però preventivamente verificare se il soggetto finanziatore ha predisposto un proprio modello.

Finanziamenti o leasing concessi con agevolazione ‘Nuova Sabatini’
Con Nota del 20/3/2020 il MISE ha specificato che la sospensione suindicata trova applicazione anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 D.L. 69/2013, fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti. La sospensione di cui al citato art. 56, comma 2, del D.L. 18/2020 è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti, dall’art. 2, comma 3, del D.L. 69/2013 e dal successivo decreto attuativo (Decreto interministeriale 25/1/2016).

L’erogazione delle quote di contributo del Ministero – così come prevista dai singoli decreti di concessione – non subisce modificazione.

2.    Sostegno Governativo tramite il Fondo centrale di garanzia PMI  

(D.L. 18/2020, art. 49)

L’art. 49 del D.L. 18/2020 prevede il potenziamento dell’operatività del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche per la rinegoziazione e consolido dei prestiti esistenti. Le modifiche saranno operative dal 17/3/2020 al 17/12/2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020).
In questo caso la concessione non è automatica. La richiesta va inoltrata alla banca che dovrà istruire una pratica ordinaria, accedere agli strumenti messi a disposizione dal Fondo e valutare il merito creditizio. La valutazione per l’accesso alla garanzia del Fondo viene quindi effettuata esclusivamente sulla base delle informazioni economico-finanziarie riferite agli ultimi due bilanci chiusi e approvati o, per le imprese non soggette alla redazione del bilancio, alle due ultime dichiarazioni fiscali presentate. Ai fini dell’accesso al Fondo, non sono, dunque, valutate le informazioni di tipo andamentale della Centrale dei rischi.

Tra le principali misure, si segnalano le seguenti:

  • diventano ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti esistenti, a patto che il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di un credito aggiuntivo all’impresa pari almeno al 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • la concessione della garanzia del Fondo alle imprese, precedentemente onerosa, diventa gratuita per tutte le operazioni finanziarie previste dal Fondo;
  • fino a un importo garantito di 1,5 milioni di euro per impresa, viene applicata la percentuale massima di copertura della garanzia consentita dalla normativa europea (pari all’80% del finanziamento per la garanzia “diretta” e al 90% dell’importo garantito da confidi o altri fondi di garanzia);
  • l’importo massimo garantito per impresa è stato innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro;
  • i finanziamenti con durata fino a 18 mesi e importo fino a € 3.000 concessi a persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni, la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, sono ammessi alla garanzia del Fondo gratuitamente e senza alcuna valutazione del soggetto beneficiario;
  • viene aumentato l’importo massimo per operazioni di microcredito da € 25.000 a € 40.000.
  • l’allungamento automatico della garanzia nell’ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlata all’emergenza Coronavirus;
  • eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni non perfezionate;
  • per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • in caso di sospensione del pagamento delle rate per affidamenti in essere da parte delle banche e intermediari finanziari viene allungato anche la durata della copertura da parte del Fondo Centrale.

Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art.2, del Regolamento UE 651/2014.

3.    Supporto Governativo alle imprese operanti in settori particolarmente colpiti e che hanno sofferto una riduzione di fatturato 

(D.L. 18/2020, art. 57)

Al fine di supportare il flusso di liquidità anche delle imprese che non rientrano tra le PMI, il Ministero ha chiesto l’intervento di Cassa Depositi e Prestiti finalizzata a supportare tutte le imprese appartenenti a settori particolarmente colpiti dall’emergenza epidemiologica e che verranno individuati con decreto ministeriale. 

L’art. 57 del D.L. 18/2020 dovrebbe consentire un maggiore e più agile afflusso di liquidità a tutte le categorie di imprese, a prescindere dalla dimensione.

In particolare, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato fino all’80% le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti spa in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che concedono finanziamenti, sotto qualsiasi forma, alle imprese che:

  • non hanno accesso al Fondo di garanzia PMI;
  • hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
  • operano in specifici settori individuati con apposito decreto ministeriale.

La richiesta va inoltrata alla banca che dovrà istruire una pratica ordinaria e valutare il merito creditizio.

Il provvedimento non è al momento operativo, si rimane in attesa della approvazione dei Decreti attuativi. Restano comunque disponibili gli altri strumenti già in essere presso Cassa Depositi e Prestiti, dalla Piattaforma Imprese alle garanzie per operatività all’estero.

4.    Provvedimento Governativo che permette l’accesso al “fondo mutui prima casa” anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti

(D.L. 18/2020, art. 54)

L’art. 54 del D.L. 18/2020 ha disposto l’ammissione, oltre ai privati, anche dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”) per il periodo 17/3/2020 – 17/12/2020 (9 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 18/2020).

Tale Fondo prevede la possibilità, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà. 

In linea generale, può presentare domanda il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l’acquisto dello stesso immobile non superiore a € 250.000.

Requisito del minor fatturato

I lavoratori autonomi e i liberi professionisti, per accedere al Fondo, devono aver registrato:

  • in un trimestre successivo al 21/2/2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la data del 21/2/2020;
  • un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.

Tale circostanza deve risultare da un’apposita autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Modalità di presentazione dell’istanza

La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca presso la quale è in corso il pagamento delle rate del mutuo, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile nell’apposita sezione del sito Internet del Dipartimento del Tesoro o della CONSAP.

A tale domanda dovrà essere allegata la suddetta autocertificazione relativa alla riduzione di fatturato. Non è invece più necessario allegare il modello ISEE.

5.    Accordo ABI 2019 – estesa anche alle operazioni in essere al 31 gennaio 2020

(Addendum all’Accordo per il Credito ABI 2019)

In data 6/3/2020 è stato sottoscritto un nuovo accordo che ha esteso anche ai finanziamenti in essere al 31/1/2020 il precedente Accordo per il Credito 2019. 

La concessione non è automatica e va inoltrata la richiesta alla banca che dovrà istruire una pratica ordinaria e valutare il merito creditizio.

E’ una opportunità riservata alle PMI e prevede: 

  • sospensiva della quota capitale per un periodo massimo di 12 mesi;
  • allungamento del piano di ammortamento, con possibilità di aumento del tasso:
  • Chirografari: 100% della durata residua con un massimo 36 mesi
  • Ipotecari: 100% della durata residua con un massimo di 48 mesi

In caso di allungamento di rateali, lo stesso non può superare il minore tra il 100% della durata residua del finanziamento e 36 mesi (di mutuo chirografario) o 48 mesi (mutuo ipotecario);

  • credito a breve termine: proroga massima di 270 giorni;
  • credito agrario di conduzione: proroga massima di 120 giorni.

Sono escluse dalle concessioni di cui sopra:

  • le imprese che hanno beneficiato nei 24 mesi antecedenti la richiesta di sospensive/allungamenti;
  • e imprese che presentano esposizioni classificate a  sofferenza o inadempienza probabile o past due;

E’ possibile anche per leasing e finanziamenti assistiti da contributi pubblici.

In caso di affidamenti consortili è necessario acquisire benestare del consorzio di garanzia (richiesta di conferma garanzia da inviare post delibera banca).

In caso di finanziamento con garanzia “M.C.C.”, si procederà con il perfezionamento della sospensiva/allungamento e successiva comunicazione al Fondo di Garanzia

Condizioni e modalità:

La richiesta va inoltrata alla banca allegando:

  • richiesta di sospensiva (“modulo di richiesta imprese 2019_Accordo 2019”)
  • autocertificazione ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 dello status di PMI (“autocertificazione status PMI”)

La pratica si perfeziona mediante sottoscrizione della lettera di comunicazione esiti, della lettera di corrispondenza di rinegoziazione, del nuovo piano di ammortamento, della produzione del nuovo vincolo polizza assicurazione incendio (in caso di finanziamenti ipotecari).

In caso di semplice sospensiva, non è possibile per la banca aumentare il tasso di interesse e applicare spese di istruttoria o altri oneri.

A differenza dai provvedimenti “governativi”, e in attesa di chiarimenti, questa agevolazione potrà comportare la modifica del merito creditizio applicato all’impresa.
 

Fac-simile atto notorietà moratoria
2 Aprile 2020
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