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Tax & Legal Insights

Legge di Bilancio 2023 – Tregua fiscale


6 Febbraio 2023

Definizione agevolata degli avvisi bonari

La Legge di Bilancio 2023 prevede la possibilità di definire in maniera agevolata gli avvisi bonari da controllo automatizzato delle dichiarazioni (art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. 633/1972) per le quali, alla data dell’1/1/2023, non siano decorsi trenta giorni dal ricevimento dell’avviso o della comunicazione definitiva ovvero sia regolarmente in corso il pagamento rateale intrapreso in anni precedenti.

L’agevolazione consiste nella riduzione delle sanzioni dovute, che sono ricalcolate in misura pari al 3% dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato i versamenti rateali già eseguiti al 31/12/2022.

Il pagamento dell’importo residuo può avvenire in unica soluzione o in forma rateale, proseguendo i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originariamente definito.

È possibile, inoltre, estendere fino ad un massimo di 20 rate trimestrali i piani di rateazione inizialmente impostati su un numero inferiore di rate. In ogni caso, gli interessi di rateazione (codice tributo 9002) devono essere ricalcolati rispetto al nuovo importo (ridotto) delle rate residue, applicando il tasso annuo del 3,5%, dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione fino alla data di versamento di ciascuna rata.

Dilazione degli avvisi bonari

In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, il comma 159 modifica, a regime, la disciplina contenuta nell’articolo 3-bis, comma 1, del D.Lgs. 462/1997, in base al quale le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a € 5.000, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

La nuova norma prevede che il contribuente indipendentemente dall’importo della comunicazione, può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso all’1/1/2023. Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a € 5.000 possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali.

Rottamazione quater

Viene introdotta la possibilità per i contribuenti di definire in modo agevolato i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dall’1/1/2000 al 30/6/2022.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito Internet, la definizione agevolata è consentita con riferimento a “tutti i carichi” affidati nel predetto periodo, compresi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione / sospensione;
  • già oggetto di una precedente definizione agevolata, ancorché decaduta.

In particolare, è prevista la facoltà di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. “aggio” (innovazione rispetto alla disciplina previgente). Sono invece da considerare nell’importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, la “Definizione” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla rottamazione il contribuente deve presentare entro il 30/4/2023 una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica.

Qualora la domanda venga accolta, il contribuente riceverà una comunicazione entro il 30/6/2023 contenente l’importo complessivo di quanto dovuto con la relativa scadenza di pagamento nonché i bollettini di pagamento precompilati in base al piano di rateazione scelto.

Gli importi dovuti possono essere pagati:

  • in un’unica soluzione, entro il 31/7/2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due, pari al 10% delle somme complessivamente dovute, con scadenza il 31/7/2023 e il 30/11/2023; le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateizzato andranno applicati gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dall’1/8/2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la rottamazione risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Non sono rottamabili i carichi riferiti a:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea (dazi e diritti doganali) e all’IVA riscossa all’importazione.

I carichi degli enti di previdenza privati rientrano nella definizione agevolata solo se entro il 31/1/2023 hanno provveduto a pubblicare un’apposita delibera in tal senso e, entro la stessa data, ne hanno dato comunicazione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

A seguito della presentazione della domanda di definizione, per i carichi che ne costituiscono oggetto:

  • sono sospesi:
    • i termini di prescrizione/decadenza;
    • fino alla scadenza della prima/unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione (al 31/7/2023 le dilazioni sospese sono automaticamente revocate);
  • l’Agente della Riscossione non può:
    • avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • iscrivere nuovi fermi amministrativi/ipoteche;
  • il debitore non è considerato inadempiente ai sensi degli artt. 28-ter e 48-bis del D.P.R. 602/1973 ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.;
  • in caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54 del D.L. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.

Stralcio dei ruoli fino a € 1.000

L’articolo 1, commi 222-230, della Legge di Bilancio prevede l’annullamento automatico, alla data del 31/3/2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dall’1/1/2000 al 31/12/2015, di importo residuo fino a € 1.000.

L’importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Il suddetto stralcio non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della Riscossione:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea (dazi e diritti doganali) e all’IVA riscossa all’importazione.

Per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali lo stralcio riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora; restano invece interamente dovuti il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle.

Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo stralcio si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si precisa che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, avevano termine fino al 31/1/2023 per adottare e comunicare all’Agente della Riscossione l’eventuale provvedimento con il quale stabilivano di non applicare lo stralcio. Salvo non vi sia una riapertura dei termini, i Comuni che non hanno adottato detto provvedimento sono dunque decaduti dalla possibilità di escludere lo stralcio per quanto di propria competenza.

Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Ravvedimento speciale

É stata introdotta una particolare forma di ravvedimento operoso, c.d. “speciale”, che consente di regolarizzare talune violazioni commesse fino al periodo d’imposta 2021, con “sconto” sulle sanzioni da versare in sede di ravvedimento. Il beneficio, in particolare, consiste nella possibilità di regolarizzare la violazione mediante il pagamento di sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo edittale delle sanzioni erogabili per legge, in luogo delle riduzioni (meno convenienti) previste dal ravvedimento “ordinario” – e sempre ferma la debenza di imposte e interessi.

Con riguardo all’ambito oggettivo, le violazioni definibili mediante ravvedimento speciale comprendono unicamente:

  • le violazioni commesse fino al periodo d’imposta 2021 (i.e. violazioni “concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti”), per le annualità che risultino ancora accertabili; con “validamente presentate” s’intendono le dichiarazioni presentate – con riferimento ai periodi d’imposta ancora accertabili – al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (c.d. “dichiarazioni tardive” come precisato dalla Circolare Agenzia Entrate n. 2 del 27/1/2023) riferite ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (escluse, pertanto, le violazioni relative ai tributi locali e le violazioni commesse in ambito doganale);
  • le violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione (ad esempio l’omessa fatturazione).

Non sono invece definibili secondo la disposizione di legge (come interpretata dall’Agenzia delle Entrate nei primi chiarimenti forniti) le violazioni:

  • che risultano “rilevabili” mediante procedure di liquidazione automatizzata (i.e. rilevabili ai sensi dell’art. 36-bis, D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis, D.P.R. 633/1972, ad esempio omessi versamenti, anche laddove la comunicazione di irregolarità non sia stata ancora ricevuta);
  • formali (in quanto già definibili in via agevolata secondo il relativo istituto previsto dalla Legge di Bilancio);
  • relative alla detenzione di attività finanziarie e patrimoniali all’estero (ad esempio violazioni che discendono dai dati indicati al quadro RW);
  • già sanate mediante ravvedimento “ordinario” (i.e. non è possibile chiedere il rimborso delle maggiori sanzioni già versate).

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in:

  • un’unica rata entro il 31/3/2023;
  • ovvero, se si opta per il versamento rateale in otto rate trimestrali di pari importo, con il versamento della prima rata del piano entro il 31/3/2023. Al riguardo si sottolinea che il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima, nel termine di versamento della rata successiva produce la decadenza dalla rateazione, con conseguente iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti.

Sanatoria violazioni formali

É stata introdotta la possibilità per i contribuenti di regolarizzare le violazioni di natura formale, (i.e. violazioni che non hanno inciso sulla determinazione della base imponibile o dell’imposta), commesse in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP fino al 31/10/2022, mediante il versamento di una somma pari a € 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni (vale a dire a prescindere dal numero di violazioni commesse per singola annualità) e mediante la rimozione di tali irregolarità od omissioni. Il versamento, previsto in due rate di pari importo, deve avvenire entro la data del 31 marzo, rispettivamente, del 2023 e del 2024. La rimozione deve avvenire entro il termine della seconda rata (31/3/2024).

La regolarizzazione è possibile anche qualora la violazione sia stata constatata in provvedimenti di contestazione o irrogazione di sanzioni, che non siano divenuti definitivi.

La Circolare Agenzia Entrate n. 2 del 27/1/2023 contiene un elenco non esaustivo di violazioni formali che possono essere regolarizzate, tra cui rientrano – a titolo d’esempio:

  • l’omessa/irregolare presentazione delle Comunicazioni dati liquidazioni periodiche IVA, quando ciò non ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento dell’imposta;
  • l’omessa/irregolare/incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
  • l’irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, nel caso in cui non vi siano stati effetti sull’imposta complessivamente dovuta.

Al contrario, non è possibile regolarizzare le violazioni riguardanti:

  • l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali all’estero (violazioni formali che discendono dai dati indicati al quadro RW);
  • nonché quelle constatate nell’ambito di una procedura di c.d. “voluntary disclosure”;
  • e quelle relative alla mancata comunicazione all’Enea in relazione all’ecobonus.

Alcuni aspetti saranno disciplinati da provvedimenti direttoriali o da risoluzioni da emanarsi.

Adesione agevolata e Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

La Legge di Bilancio 2023 introduce, altresì, due ulteriori “strade” – (i) l’adesione agevolata e (ii) la definizione agevolata – percorribili dal contribuente che sia stato interessato da atti del procedimento di accertamento:

  • ancora impugnabili e non impugnati all’1/1/2023;
  • notificati o consegnati entro il 31/3/2023.

Per gli atti rientranti in quest’orizzonte temporale, il contribuente può:

  • tramite adesione agevolata instaurare ex novo la procedura di accertamento con adesione ovvero portare a conclusione l’eventuale procedura già in corso, beneficiando di una riduzione delle sanzioni ad 1/18 del minimo di legge (in luogo dell’ordinaria riduzione ad 1/3 del minimo); sanzioni calcolabili sull’imposta liquidata dall’Ufficio o “rideterminata” in atto di adesione, anche se questo dovesse intervenire a distanza di anni. Nell’adesione agevolata rientrano le procedure di accertamento con adesione instaurate a fronte di p.v.c., inviti al contraddittorio ex art. 5-ter del D.Lgs. 218/1997, e provvedimenti impositivi (avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e liquidazione) intervenuti nella predetta finestra temporale;
  • tramite definizione agevolata, in alternativa all’adesione, prestare acquiescenza al provvedimento impositivo ricevuto (avviso di accertamento, avviso di rettifica e liquidazione) beneficiando di una riduzione delle sanzioni a 1/18 di quelle irrogate. Risulta possibile definire in via agevolata anche gli atti di recupero di crediti contestati (che risultano, invece, esclusi dalla definizione ordinaria). 

Il perfezionamento di entrambe le procedure avviene, alle medesime regole previste per le omologhe procedure di adesione e definizione “ordinarie”, con il versamento dell’intero o della prima rata da corrispondersi entro 20 giorni dall’atto di adesione (per l’adesione agevolata) e con il versamento dell’intero o della prima rata entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il provvedimento cui si presta acquiescenza (per la definizione agevolata). In entrambe le ipotesi è data possibilità al contribuente di rateizzare il debito in 20 rate trimestrali (a prescindere dall’ammontare del debito).

Regolarizzazione degli omessi versamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale

Il comma 219 dell’art. 1 prevede la possibilità di regolarizzare, mediante il versamento integrale della sola imposta, l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento ovvero l’atto di intimazione.

La procedura di regolarizzazione si applica inoltre agli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sono stati ancora notificati la cartella di pagamento oppure l’atto di intimazione. Nell’ipotesi di regolarizzazione di omessi pagamenti di rate è esclusa la possibilità di procedere alla compensazione. La procedura si perfeziona con il pagamento integrale di quanto dovuto, a prescindere dal pagamento rateale.

Definizione delle liti pendenti

Viene prevista la possibilità di definire in maniera agevolata le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si tratta, in particolare, delle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. Possono essere definite non soltanto le controversie instaurate avverso atti di natura impositiva, quali gli avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti atti meramente riscossivi.

Non sono, invece, definibili le controversie:

  • in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile;
  • afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero;
  • concernenti le risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, l’IVA riscossa all’importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Per ciascuna controversia occorre presentare entro il 30/6/2023 un’apposita domanda ed effettuare, entro la stessa data, il pagamento di un determinato importo rapportato al valore della controversia e cioè all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore della controversia è costituito dalla somma di queste.

Qui di seguito si riportano le percentuali da versare per la definizione della lite:

  • 100% del valore della controversia se il contribuente, alla data del 1° gennaio 2023, ha notificato il ricorso ma non si è ancora costituito ovvero se alla medesima data l’Agenzia fiscale è risultata vincitrice nell’ultima pronuncia;
  • 90% del valore della controversia, per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado;
  • 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di primo grado;
  • 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di secondo grado;
  • 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di Cassazione e per la quale l’Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.

Dagli importi dovuti vanno sottratti quelli già versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio.

In caso di accoglimento parziale del ricorso, o comunque di soccombenza ripartita tra le parti, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, con le percentuali sopra indicate, per la parte di atto annullata.

La norma prevede, infine, la possibilità di pagare a rate gli importi dovuti, se superiori a € 1.000 (massimo 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza     dall’1/4/ 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

Conciliazione giudiziale agevolata

La Legge di Bilancio 2023 introduce una particolare ipotesi di conciliazione fuori udienza applicabile alle liti pendenti all’1/1/2023 innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi.

L’accordo di conciliazione va sottoscritto entro il 30/6/2023 e determina l’applicazione delle sanzioni ridotte ad 1/18 del minimo previsto dalla legge, degli interessi e degli eventuali accessori.

L’importo dovuto può essere versato in un’unica rata entro venti giorni dalla sottoscrizione dell’accordo oppure in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. Il mancato pagamento delle somme o di una delle rate comporta la perdita del beneficio di riduzione delle sanzioni e l’iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Rinuncia agevolata in Cassazione

In alternativa alla “definizione delle liti pendenti”, per le controversie tributarie pendenti al 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione in cui è parte l’Agenzia delle Entrate ed aventi ad oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30/6/2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale pagando le imposte, le sanzioni ridotte ad un diciottesimo, gli interessi e gli eventuali accessori.

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo e il versamento integrale in un’unica soluzione delle somme dovute entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

È espressamente esclusa l’applicabilità della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, nonché la restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Anche in questo caso non sono definibili le controversie afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero nonché le controversie concernenti le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, IVA riscossa all’importazione e quelle concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Contrasto all’apertura di partite IVA fittizie

In sede di apertura della partita IVA, vengono previsti maggiori controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate che potrà effettuare specifiche analisi del rischio, anche attraverso l’esibizione di documentazione, al fine di verificare l’effettivo esercizio dell’attività.

In caso di esito negativo dei controlli, l’ufficio potrà chiudere la partita IVA ed applicare una sanzione di € 3.000. Qualora a seguito di tali provvedimenti il contribuente intenda procedere alla riapertura della partita IVA, sarà altresì tenuto alla presentazione di una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria di importo non inferiore ad € 50.000 e della durata di tre anni.

Operazioni inesistenti in reverse charge – sanzioni

La disposizione in esame integra il regime sanzionatorio previsto per l’errata applicazione del regime dell’IVA mediante il meccanismo del reverse-charge per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta.

In particolare, il Legislatore ha previsto che il cessionario o committente è punito, con la sanzione di cui all’art. 6, comma 6, del D.Lgs. 471/1997 (ovvero il 90% dell’IVA che non avrebbe potuto detrarre), nel caso di operazioni inesistenti eseguite con l’intento di evasione o di frode, del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole. La previsione ha natura interpretativa e chiarisce che se è provata la consapevolezza da parte del cessionario o del committente del fine evasivo o fraudolento perseguito dall’utilizzo di fatture per operazioni imponibili inesistenti, non può trovare applicazione il regime di neutralità contemplato nella prima parte dell’art. 6, comma 9-bis.3, del D.Lgs. 471/1997.

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