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Tax & Legal Insights

Proroga dei versamenti di giugno 2023


16 Giugno 2023

Prorogati i termini di versamento di giugno per i contribuenti ISA e per i forfettari

Con il comunicato stampa n. 98, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato la proroga dal 30/6/2023 al 20/7/2023, senza alcuna maggiorazione dei versamenti, delle imposte sui redditi IRPEF o IRES (saldo 2022 e primo acconto 2023) e del saldo IVA 2022 per i contribuenti per i quali sono previsti gli ISA (indici sintetici di affidabilità fiscale) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori ad € 5.164.569, oltre che per le persone fisiche che adottano il regime fiscale c.d. “forfetario”.

Potranno beneficiare della proroga anche:

  • i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA (ad esempio inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc…)
  • coloro che devono dichiarare un reddito imputato “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, derivante da un soggetto che sia tenuto all’applicazione degli ISA (soci di società di persone, collaboratori di imprese familiari, coniugi che gestiscono aziende coniugali, componenti di associazioni di artisti o professionisti, nonché soci di società di capitali “trasparenti”);
  • i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014;
  • i soggetti che applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. 98/2011 (c.d. “contribuenti minimi”).

La proroga riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA ed in particolare:

  • del saldo 2022 e del primo acconto 2023 dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP;
  • delle addizionali IRPEF;
  • delle imposte sostitutive (ad esempio: contribuenti forfettari e minimi, cedolare secca sulle locazioni, ecc…);
  • delle imposte patrimoniali dovute da parte delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, residenti in Italia, che possiedono immobili e/o attività finanziarie all’estero (IVIE e/o IVAFE);
  • del saldo IVA per il 2022 derivante dal modello IVA 2023, se il pagamento non è stato effettuato entro il 16/3/2023, applicando la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/3/2023 e fino al 30/6/2023;
  • dell’IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli ISA.

Seppur non espressamente precisato dal comunicato stampa la proroga dovrebbe altresì comprendere:

  • i contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti ed i contributi INPS dei soci di srl artigiane o com­merciali non in regime di “trasparenza fiscale”;
  • il diritto annuale a favore delle Camere di Commercio.

Si rimane in attesa della pubblicazione della norma per avere delle conferme e precisazioni sull’estensione della proroga.

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