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Tax & Legal Insights

Strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi: come gestire i casi particolari


3 Agosto 2023

Chiusura dell’attività per più di 12 giorni e adeguamento alla nuova lotteria degli scontrini: ecco come fare per l’invio dei corrispettivi

L’Agenzia delle Entrate ha emanato due provvedimenti riguardanti il funzionamento dei registratori telematici per i soggetti tenuti all’invio telematico dei dati dei corrispettivi. Facciamo il punto delle procedure da seguire in caso di:

  • Chiusura temporanea dell’attività per più di 12 giorni
  • Adeguamento strumenti per partecipazione alla lotteria degli scontrini.

Chiusura temporanea dell’attività per più di 12 giorni

(Provvedimento Agenzia delle Entrate 15943/2023)

In caso di chiusura dell’attività per motivi come domeniche, ferie, attività stagionali, eventi eccezionali o qualsiasi ragione diversa da problemi tecnici, il registratore telematico, al momento della riapertura, o nella prima trasmissione successiva o nell’ultima trasmissione possibile, invierà un unico file contenente tutti i dati relativi al periodo di chiusura con importo “zero”, riferiti al periodo in cui l’esercente non ha effettuato la chiusura giornaliera.

La versione 11 delle specifiche tecniche stabilisce che, dall’1 luglio 2023, se un’attività rimane chiusa per più di 12 giorni o l’esercente non può prevedere la durata della chiusura e comunicarla in anticipo, il registratore telematico deve essere impostato in modalità “fuori servizio” con il codice “608” (magazzino/periodo di inattività). Ovviamente, il registratore deve avere la funzione che permetta di inviare l’evento “fuori servizio” e che segnala l’inizio del periodo di inattività al sistema. Se è così, tornerà automaticamente “in servizio” alla prima trasmissione utile.

Al contrario, se il registratore telematico non soddisfa i requisiti tecnici della versione 11 e non possiede una funzione che permetta di segnalare quando l’attività è temporaneamente interrotta, ti consigliamo di seguire la procedura online fornita dall’Agenzia delle Entrate e accessibile attraverso l’area riservata alla voce Corrispettivi.

Adeguamento alla nuova lotteria degli scontrini – Credito d’imposta

(Provvedimento Agenzia delle Entrate 231943/2023)

Con il Provvedimento del 23/6/2023, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento dei registratori telematici e server RT alle nuove disposizioni riguardanti la partecipazione alla lotteria degli scontrini. L’adeguamento è da completare entro il 2/10/2023 (vedi a riguardo il nostro Tax & Legal ALERT16# del 14/12/2022).

Riassumiamo i punti principali del provvedimento:

  • il bonus, introdotto dall’art. 8 del D.L. 176/2022, ammonta al 100% della spesa sostenuta per l’intervento sugli strumenti di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (c.d. “registratori telematici” o “misuratori fiscali”), fino ad un massimo di € 50 per ogni strumento
  • il credito può essere utilizzato in compensazione mediante modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Non è soggetto alle limitazioni di carattere generale (ovvero, € 250.000 annui per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi e € 2.000.000 per la compensazione orizzontale dei crediti d’imposta e contributi in F24)
  • il codice tributo istituito per compensare il credito in oggetto è “7032”
  • la fruizione può avvenire a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui la fattura relativa al costo di adeguamento dell’apparecchio è stata annotata nel registro degli acquisti
  • il contributo è concesso in ogni caso, nel limite di spesa di € 80 milioni per l’anno 2023. È stato precisato nel provvedimento che il modello F24 utilizzato per la compensazione verrà scartato nel caso in cui, all’atto di conferimento della delega e “secondo l’ordine cronologico di presentazione”, il plafond residuo dello stanziamento fissato dalla norma risulti incapiente rispetto al credito stesso
  • per beneficiare del contributo, il pagamento del corrispettivo per l’adeguamento del misuratore fiscale deve avvenire con modalità tracciabile
  • il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31/12/2023 e nella dichiarazione degli anni d’imposta successivi, fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

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