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Tax & Legal Insights

Piano Transizione 4.0: al via la procedura per compensare i crediti d’imposta


3 Maggio 2024

Il Mimit ha rilasciato i modelli di comunicazione per i dati e le altre informazioni riguardanti l’applicazione dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0

Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (D.M. 24/4/2024), è stato definito il contenuto e le modalità di invio dei modelli di comunicazione di dati e informazioni che le imprese devono fornire per compensare i crediti d’imposta per gli investimenti del piano Transizione 4.0 (si veda la nostra Tax & Legal Alert #6 del 24/4/2024). La trasmissione dei modelli di comunicazione costituisce il presupposto per la fruizione dei crediti d’imposta.

Di più, il Decreto contiene un’importante novità: rende obbligatoria la comunicazione a consuntivo anche per gli investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dall’ 1/1/2023 e non solo per quelli dall’ 1/1/2024, come invece è per il credito R&S.

Modelli di comunicazione dei dati e istruzioni alla compilazione

Il MIMIT ha approvato due diversi modelli di comunicazione dei dati e altre informazioni da fornire:

  • Modulo 1, riguardante gli investimenti in beni strumentali nuovi, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese;
  • Modulo 2, relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

I modelli di comunicazione sono disponibili in formato editabile sul sito ufficiale del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2024. Si tratta di file pdf editabili che dovranno essere firmati digitalmente con un certificato di firma elettronica qualificata in corso di validità rilasciato da una Certification Authority (si rimanda per questo al sito AGID). Ogni singola comunicazione dovrà invece essere trasmessa all’indirizzo pec: transizione4@pec.gse.it.

A titolo esemplificativo, tra le istruzioni fornite è previsto che, una volta scaricato il file pdf, sarà necessario aprirlo con Acrobat Reader autorizzando, se richiesta, l’esecuzione del Javascript. Il file pdf non dovrà in nessun caso essere stampato e firmato con firma olografa: i pdf da allegare alla pec non dovranno quindi essere salvati come immagini o originati dalla scansione di pagine, ma solo dal salvataggio del file pdf opportunamente compilato.

Con un comunicato a parte, il GSE ha specificato che l’oggetto delle comunicazioni trasmesse via PEC dovrà essere il seguente:

  • nel caso di comunicazione preventiva: “Comunicazionepreventiva_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”;
  • nel caso di comunicazione di completamento: “Comunicazionedicompletamento_Codice fiscale oppure partita IVA dell’impresa”.

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