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Tax & Legal Insights

Decreto Aiuti e ulteriori novità


13 Giugno 2022

Decreto Aiuti e ulteriori novità

1. Crediti d’imposta alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas

Gli artt. 2 e 4 del D.L. 17/5/2022 n. 50 modificano nuovamente la disciplina dei crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Incremento delle aliquote per i crediti d’imposta del Decreto Ucraina per il secondo trimestre 2022

L’ art. 2 del D.L. 50/2022 aumenta il credito d’imposta in relazione al secondo trimestre 2022:

  • dal 12% al 15% per le imprese diverse da quelle energivore (art. 3 D.L. 21/2022);
  • dal 20% al 25% per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale (art. 4 del D.L. 21/2022);
  • dal 20 al 25% per le imprese a forte consumo di gas naturale (art. 5 del D.L. 21/2022).

Per un maggior dettaglio si veda la nostra Tax & Legal Alert #5 del 12/4/2022.

Credito d’imposta alle imprese a forte consumo di gas naturale per il primo trimestre 2022

L’art. 4 del D.L. 50/2022 introduce un credito d’imposta per le imprese gasivore pari al 10% della spesa sostenuta per l’acquisto di gas naturale consumato nel primo trimestre del 2022, qualora il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media, riferita all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero pubblicati dal Gestore del mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Analogamente alle altre misure di favore, anche il credito d’imposta in esame:

  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto;
  • è utilizzabile, entro il 31/12/2022, unicamente in compensazione mediante il modello F24;
  • non è soggetto ai limiti di compensazione di cui all’art. 1 comma 53 della L. 244/2007 e all’art. 34 della L.388/2000;
  • può essere ceduto, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo;
  • non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 comma 5 del TUIR.

2. Credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 – Incremento

Per gli investimenti in beni immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 compresi nell’allegato B annesso alla Legge n. 232/2016 effettuati dall’1/1/2022 al 31/12/2022 (o nel termine “lungo” del 30/6/2023) il credito di imposta di cui alla L. 178/2020 è incrementato al 50%, in luogo del precedente 20% (si veda la nostra Tax&Legal Alert# 1/2022).

3. Credito di imposta per la formazione 4.0 – Modifiche

Il credito di imposta per la formazione 4.0 è incrementato:

  • per le piccole imprese, dal 50% al 70%;
  • per le medie imprese dal 40% al 50%.

A tal fine, le attività formative devono essere erogate da specifici soggetti, che saranno individuati con apposito decreto del Ministro dello Sviluppo Economico; dovranno inoltre essere certificati i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle competenze.

In assenza di tali condizioni, per i progetti di formazione avviati dopo il 18/5/2022, il credito di imposta è ridotto:

  • per le piccole imprese, al 40%;
  • per le medie imprese, al 35%.

Il credito d’imposta è riservato alle seguenti attività:

  • spese di personale relativa ai formatori per le ore di partecipazione;
  • costi di esercizio dei formatori e dei partecipanti;
  • costi per la consulenza necessari per l’organizzazione dei corsi;
  • spese del personale relative ai partecipanti e spese generali.

4. Superbonus del 110% – Edifici unifamiliari e unità autonome in edifici plurifamiliari – proroga

Per le persone fisiche è prorogato di tre mesi il termine entro cui effettuare gli interventi che consentono di beneficiare del superbonus al 110% per gli interventi eseguiti sugli edifici unifamiliari, oppure su unità immobiliari “indipendenti e autonome” site in edifici plurifamiliari.

Viene infatti stabilito che per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui all’art. 119 comma 9 lett. b) del D.L. 34/2020, il superbonus del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022, a condizione che alla data del 30/9/2022 (anziché al 30/6/2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati con il superbonus.

5. Cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi “optabili”: Quarta o ultima cessione da parte delle banche

Per le comunicazioni di opzione relative alle detrazioni edilizie ex art. 121 del D.L. 34/2020 trasmesse dall’1/5/2022, viene consentita alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’art. 64 del D.Lgs. 385/1993 (TUB) una cessione (in aggiunta o in alternativa alle tre cessioni già previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020) a favore dei correntisti della banca cedente (o della banca capogruppo) che siano clienti professionali privati di cui all’art. 6 comma 2-quinquies del D.Lgs. 58/1998 (TUF).

6. Attestazione SOA per 110% e per esercizio delle opzioni

In sede di conversione del D.L. Ucraina è stato previsto che, a decorrere dall’1/1/2023, per poter:

  • fruire della detrazione del 110% di cui all’art. 119, D.L. 34/2020;
  • optare per lo sconto in fattura / cessione del credito di cui all’art. 121, D.L. 34/2020;

è necessario che i lavori di importo superiore ad € 516.000 siano affidati ad un’impresa in possesso della qualificazione di cui all’art. 84, D.Lgs. 50/2016, c.d. attestazione “SOA”, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o che ne abbiano fatto richiesta (dall’1/7/2023 dette imprese devono invece aver obbligatoriamente ottenuto la certificazione).

Tale requisito deve sussistere anche per le imprese subappaltatrici al momento della sottoscrizione del contratto di subappalto.

Quanto sopra non trova applicazione per:

  • i lavori in corso di esecuzione al 21/5/2022;
  • i contratti di appalto / subappalto aventi data certa ai sensi dell’art. 2704 c.c. anteriore al 21/5/2022.

7. Differimento del termine per il versamento integrale delle somme dovute in base agli avvisi bonari

In sede di conversione del D.L. 21/2022, viene previsto che dal 21/5/2022 al 31/8/2022 i termini di pagamento degli avvisi bonari sono elevati da 30 giorni a 60 giorni.

Salve modifiche, dall’1/9/2022 riprenderà a decorrere il termine ordinario di 30 giorni.

Nella relazione tecnica del decreto è specificato che l’estensione del termine a 60 giorni riguarda solo il pagamento integrale delle somme dovute; nel caso di pagamento rateale, invece, la prima rata dovrà essere versata entro il termine consueto di 30 giorni dalla ricezione dell’avviso.

8. Fondo per indennità una tantum dei lavoratori autonomi

Il D.L. “Aiuti” ha istituito uno specifico fondo con una dotazione di € 500 milioni per il 2022 destinato al riconoscimento di un’indennità una tantuma favore di:

  • lavoratori autonomi e professionisti iscritti all’INPS;
  • professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. 509/1994 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e al D.Lgs. 103/1996 (Casse Interprofessionali);

che non hanno fruito delle indennità previste dal medesimo Decreto agli artt. 31 (€ 200 per i lavoratori dipendenti) e 32 (€ 200 per pensionati e altre categorie di soggetti) e che hanno percepito un reddito complessivo 2021 non superiore all’importo che sarà stabilito dal Ministero del Lavoro con apposito Decreto. Quest’ultimo, infatti, stabilirà i criteri e le modalità per la concessione dell’indennità una tantum, la quota del limite di spesa da destinare ai professionisti con Cassa di Previdenza e i relativi criteri di ripartizione.

9. Contributo a fondo perduto per le imprese danneggiate dalla crisi Ucraina

Per l’anno 2022 il D.L. “Aiuti” riconosce un fondo con dotazione di € 130 milioni finalizzato a far fronte, mediante erogazione di un contributo a fondo perduto, alle ripercussioni derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Il predetto contributo spetta alle piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole e come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE, che presentano, cumulativamente, i seguenti requisiti:

  1. realizzo negli ultimi due anni operazioni di vendita di beni o servizi, ivi compreso l’approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l’Ucraina, la Federazione russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20% del fatturato aziendale totale;
  2. sostenimento di un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell’ultimo trimestre antecedente il 18/5/2022 incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2019 (ovvero, per le imprese costituite dall’1/1/2020, rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell’anno 2021);
  3. calo di fatturato, nel corso del trimestre antecedente il 18/5/2022, di almeno il 30% rispetto all’analogo periodo del 2019; ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR.

Le risorse stanziate saranno ripartite tra le imprese aventi diritto riconoscendo a ciascuna di esse un importo calcolato applicando una percentuale pari alla differenza tra l’ammontare medio dei ricavi relativi all’ultimo trimestre anteriore al 18/5/2022 e l’ammontare dei medesimi ricavi riferiti al corrispondente trimestre del 2019, così individuata:

  • 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a € 5 milioni;
  • 40%, per i soggetti con ricavi 2019 superiori a € 5 milioni e fino a € 50 milioni.

Per le imprese costituite dall’1/1/2020 il periodo d’imposta di riferimento è quello relativo all’anno 2021.

Le modalità di erogazione delle risorse, ivi compreso il termine di presentazione delle domande, nonché le modalità di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari saranno definite da apposito decreto del MISE.

Infine, per completezza, si precisa che tale contributo non può superare l’importo di € 400.000 per singolo beneficiario ed è attribuito nel rispetto dei limiti/condizioni previsti dalla Comunicazione UE 2022/C131 I/01 recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

10. Misure a favore delle imprese esportatrici danneggiate dalla crisi Ucraina

L’art. 29 del D.L. 50/2022 prevede un finanziamento a tasso agevolato per le imprese esportatrici al fine di far fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti da difficoltà o rincari degli approvvigionamenti dovuti alla guerra in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione in esame estende il sostegno, già previsto per le imprese che esportano in Russia, Bielorussia e Ucraina dal D.L. 14/2022, art. 5-ter, alle imprese che esportano e che sono colpite da specifiche difficoltà o rincari degli approvvigionamenti, a causa della crisi in Ucraina.

Questa misura si applica fino al 31/12/2022, secondo condizioni e modalità che verranno stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni di Simest. Verrà aperto un bando che terrà conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande presentate.

L’efficacia della norma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

11. Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina tramite garanzia SACE

L’art. 15 del DL 50/2022 (c.d. D.L. “Aiuti”) introduce una nuova garanzia prestata da SACE per i finanziamenti a favore delle imprese che hanno registrato crisi di liquidità in ragione delle conseguenze economiche derivanti dal conflitto russo-ucraino, delle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Russia e della Bielorussia e delle eventuali misure ritorsive adottate dalla Russia.

Per accedere alla garanzia, l’impresa deve dimostrare che:

  • la crisi in atto comporta ripercussioni economiche negative sull’attività d’impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi (in particolare materie prime e semilavorati) o a rincari dei fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale in Russia, Bielorussia o Ucraina;
  • ovvero l’attività d’impresa sia limitata o interrotta, come conseguenza immediata e diretta dei rincari dei costi di energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

Finanziamenti garantiti

Le garanzie operano per finanziamenti:

  • di durata non superiore a 6 anni (estensibile fino a 8), con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi;
  • destinati a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, e le imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;
  • di importo non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per fonti energetiche nei 12 mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento.

Operatività della garanzia

La garanzia è rilasciata entro il 31/12/2022 e copre:

  • il 90% dell’importo del finanziamento per le imprese con non più di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
  • l’80% dell’importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;
  • il 70% dell’importo del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Autorizzazione comunitaria

L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e prevede specifiche procedure per il rilascio delle garanzie relative ai finanziamenti.

12. Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle PMI danneggiate dalla crisi Ucraina

Viene potenziata l’operatività del Fondo di garanzia PMI, a sostegno delle esigenze di liquidità derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento o dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti:

  • all’applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito del conflitto russo-ucraino;
  • alle sanzioni imposte dall’Unione europea e dai suoi partner internazionali;
  • alle contromisure adottate dalla Russia.

Operatività della garanzia

La garanzia del Fondo PMI può essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente al 18/5/2022 e fino al 31/12/2022, destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio.

La garanzia del Fondo opera:

  • per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima del 90%, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetico;
  • entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra il 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi 3 esercizi conclusi e il 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento;
  • a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o più dei settori di cui all’allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Sono escluse dalla garanzia le imprese soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall’Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Autorizzazione comunitaria e cumulabilità con altre garanzie

L’applicazione della disciplina in esame è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. Specifiche limitazioni sono inoltre disposte in materia di cumulo delle garanzie relative allo stesso capitale di prestito sottostante.

13. Garanzie concesse da SACE a condizioni di mercato

Vengono ampliate le finalità degli interventi suscettibili di dare origine alle misure di sostegno aggiungendo obiettivi più specifici, come quello di: supportare la crescita dimensionale e la patrimonializzazione delle imprese; incrementare la loro competitività, migliorandone la capitalizzazione, lo sviluppo tecnologico, la sostenibilità ambientale, le infrastrutture o le filiere strategiche; favorire l’occupazione.

Vengono definiti i criteri, le modalità e le condizioni del rilascio delle garanzie e dell’operatività della garanzia dello Stato, superando la precedente formulazione che richiedeva l’intervento di un Decreto del MEF.

In particolare viene rafforzata la possibilità di SACE di fornire garanzie a condizioni di mercato, prevedendo che la garanzia di cui all’art. 6 comma 14-bis del D.L. 269/2003 operi per i finanziamenti:

  • concessi alle imprese con sede legale in Italia e alle imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione;
  • per una percentuale massima di copertura del 70%, elevabile fino al 100% per i titoli di debito non subordinati e non convertibili.

Modalità attuative ed autorizzazione comunitaria

Con uno o più decreti del MEF, possono essere disciplinate, in conformità con la decisione della Commissione europea, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie in oggetto.

L’efficacia della garanzia è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea sulla conformità a condizioni di mercato del regime di garanzia.

14. Imposta di soggiorno – Dichiarazione entro il 30/06

L’art. 4 del D.Lgs. 23/2011 prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

Ai sensi del comma 1-ter del suddetto articolo il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta, con rivalsa sui soggetti passivi.

La dichiarazione dell’imposta di soggiorno deve essere presentata cumulativamente, esclusivamente in via telematica (dal contribuente o tramite intermediario abilitato attraverso i canali Entratel / Fisconline, oppure tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate) entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo. Il D.M. 29/4/2022 ha approvato il modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, le istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione. La dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente a quella relativa al 2021 entro il 30/6/2022.

Un’analoga disposizione è contenuta per quanto riguarda le locazioni brevi, ovvero quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore ai 30 giorni, compresi quelli che prevedono servizi di fornitura di biancheria e pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche private, fuori dall’esercizio di un’attività d’impresa. In questo caso, i soggetti responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno e tenuti alla presentazione della dichiarazione sono coloro che incassano i canoni o corrispettivi derivanti dai contratti di locazione brevi, o che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi.

In caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100% al 200 % dell’importo dovuto.

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13 Giugno 2022
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